Ordinanza — n. 32182/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CATALANO SERGIO nato a ALESSANDRIA il 19/09/1983 INZERILLO LORENA nato a NOVI LIGURE il 30/03/1981 avverso la sentenza del 02/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32182/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di Appello di Torino con sentenza del 2/5/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Alessandria nei confronti di Catalano Sergio e Inzerillo Lorena in ordine al delitto di rapina aggravata ascritto al primo ed ai delitti di favoreggiamento reale e personale ascritto all'Inzerillo Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i predetti imputati. Il Catalano deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al dedotto mancato esame degli elementi addotti dalla difesa.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CATALANO SERGIO nato a ALESSANDRIA il 19/09/1983 INZERILLO LORENA nato a NOVI LIGURE il 30/03/1981 avverso la sentenza del 02/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Torino con sentenza del 2/5/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Alessandria nei confronti di Catalano Sergio e Inzerillo Lorena in ordine al delitto di rapina aggravata ascritto al primo ed ai delitti di favoreggiamento reale e personale ascritto all'Inzerillo Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi i predetti imputati. Il Catalano deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al dedotto mancato esame degli elementi addotti dalla difesa.
L'Inzerillo deduce il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Il Catalano, nel contestare asseriti e non meglio specificati mancati approfondimenti di elementi del giudizio, prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, infatti, deve essere volto a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516): nessuno di tali vizi risulta dedotto nel ricorso del Catalano. Del tutto generica, poi, è la doglianza dell'Izerillo in ordine al trattamento sanzionatorio riservatole, adeguatamente motivato anche con riferimento al curriculum criminale della predetta ed alla gravità dei reati. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 I Presidente enico DEP