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Ordinanza — n. 32181/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32181/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32181/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVAGNA BENITO nato a CATANIA il 05/09/1936 avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Catania con sentenza del 20 maggio 2020, parzialmente riformando in ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale cittadino in data 30 settembre 2013, ha confermato il giudizio di penale responsabilità da questa espresso nei confronti di GRAVAGNA Benito in ordine al delitto di estorsione aggravata contestatogli. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, lamentando la vizio di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, nonché in ordine all'aumento della pena per la continuazione con il reato giudicato con altra sentenza.

Regesto Legislator

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art. 7 legge n. 203/91, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32181/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata. Come meglio specificato anche dalla pronuncia di primo grado - la cui motivazione si integra a vicenda con quella del giudizio di appello - per il disposto del comma 2 dell'art. 7 legge n. 203/91, le circostanze attenuanti del codice penale concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 del medesimo articolo, riconosciuta nel caso in esame, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante: a tale principio si sono correttamente conformate le pronunce di merito.

Parole chiave

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aggravamento della pena traffico aggravato di stupefacenti maggiorazione dissuasiva aggravamento della servitù reati penali gravi grave tentazione

Disposizioni normative citate

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art. 7 legge n. 203/91
Come meglio specificato anche dalla pronuncia di primo grado - la cui motivazione si integra a vicenda con quella del giudizio di appello - per il disposto del comma 2 dell'art. 7 legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVAGNA BENITO nato a CATANIA il 05/09/1936 avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Catania con sentenza del 20 maggio 2020, parzialmente riformando in ordine al trattamento sanzionatorio la sentenza del Tribunale cittadino in data 30 settembre 2013, ha confermato il giudizio di penale responsabilità da questa espresso nei confronti di GRAVAGNA Benito in ordine al delitto di estorsione aggravata contestatogli. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, lamentando la vizio di motivazione in ordine al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, nonché in ordine all'aumento della pena per la continuazione con il reato giudicato con altra sentenza.

Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, laddove non attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata. Come meglio specificato anche dalla pronuncia di primo grado - la cui motivazione si integra a vicenda con quella del giudizio di appello - per il disposto del comma 2 dell'art. 7 legge n. 203/91, le circostanze attenuanti del codice penale concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 del medesimo articolo, riconosciuta nel caso in esame, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante: a tale principio si sono correttamente conformate le pronunce di merito.

Adeguatamente motivato, senza illogicità alcuna, con riferimento alla personalità del ricorrente, ma anche al suo comportamento processuale ed alla sua età, infine, deve ritenersi l'aumento di pena disposto per la continuazione con il grave delitto di usura, contenuto in mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'e