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Ordinanza — n. 32180/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32180/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32180/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERINO RAFFAELLA nato a VIBONATI il 26/02/1969 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 25/2/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 6/4/2016 dal Tribunale di Livorno nei confronti di CALDERINO Raffaella in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni personali, unificati dalla continuazione, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie; - Vizio di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché formula contestazioni del tutto generiche in ordine alle valutazioni dei giudici di merito, così da essere privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32180/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie; - Vizio di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché formula contestazioni del tutto generiche in ordine alle valutazioni dei giudici di merito, così da essere privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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azione civile circostanze aggravanti o attenuanti peggioramento di uno stato anteriore istanza di revisione penale commisurazione della pena per rapina risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDERINO RAFFAELLA nato a VIBONATI il 26/02/1969 avverso la sentenza del 25/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 25/2/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 6/4/2016 dal Tribunale di Livorno nei confronti di CALDERINO Raffaella in ordine ai reati di rapina aggravata e lesioni personali, unificati dalla continuazione, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - Vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie; - Vizio di motivazione in ordine alla mancata prevalenza delle attenuanti generiche. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché formula contestazioni del tutto generiche in ordine alle valutazioni dei giudici di merito, così da essere privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, invece, per la sua manifesta infondatezza, giacché senza incorrere in vizio logico alcuno la sentenza impugnata ha evidenziato che i precedenti penali della ricorrente e l'insussistenza di alcuna circostanza a lei favorevole rendevano già benevola la concessione delle attenuanti generiche, da parte del primo giudice, come equivalenti all'aggravante contestata, sicché non ricorrevano i presupposti per un ancor più favorevole bilanciamento.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'esp.nore residente Lucia mperiali D