Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32179/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32179/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued the lower court failed to recognize anomalous joint participation under Article 116 of the Penal Code, despite the appellate judgment detailing a coordinated robbery involving both defendants. The court rejected this because the appeal was generic, failing to cite specific elements supporting the alleged error and preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 116 c.p.; The cassation appeal is inadmissible if it is generic and fails to indicate the specific elements underlying the criticism, thereby preventing the appellate judge from identifying the grounds for review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds anomalous joint participation Art. 581 c.p.p. Art. 116 Penal Code court costs procedural requirements rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 116 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non aver riconosciuto la Corte territoriale il concorso anomalo del ricorrente nel reato contestato, ai sensi dell'art. 116 cod. pen.
Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
art. 116 cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non aver riconosciuto la Corte territoriale il concorso anomalo del ricorrente nel reato contestato, ai sensi dell'art. 116 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIRIFI KADOUR nato il 12/03/1990 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 17/1/2020, accogliendo l'appello proposto dal pubblico ministero ed in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, ha riconosciuto la penale responsabilità di KIRIFI Kadour in ordine al reato di rapina contestatogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non aver riconosciuto la Corte territoriale il concorso anomalo del ricorrente nel reato contestato, ai sensi dell'art. 116 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile per la sua genericità, in quanto, a fronte di un articolato percorso argomentativo con il quale la sentenza impugnata ha evidenziato come tutta l'azione criminosa abbia rivelato il previo accordo ed il concorso tra il Kirifi ed il coimputato Challadia nel commettere la rapina (atteso che entrambi si sono recati sul posto a bordo della bicicletta dell'odierno ricorrente, sono insieme fuggiti sulla stessa bicicletta e, poi, dopo la caduta a terra di entrambi, hanno proseguito a piedi rivolgendosi entrambi minacciosamente all'inseguitore Bonfanti, infine aggredito dal Challadia con lancio di bottiglie), viene invece prospettata l'ipotesi di un concorso anomalo ex art. 116 cod. pen. senza l'indicazione di alcun elemento idoneo ad illustrare, prima ancora che sostenere, tale prospettazione.

Il ricorso è, pertanto, inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'estensore .,....; j Il residente Lucia nI mperiali iDEPO A Do e ico Gallo IN CANCL-:•:.