Cassation appeal dismissed for lack of merit regarding discretionary exclusion of leniency for theft proceeds amount.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Pascale's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize statutory leniency under Article 62(4) of the Penal Code. The court rejected this, stating the appellate court validly exercised discretion to exclude leniency because the 2,000 euro amount was not considered modest enough to warrant particular leniency.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; The appellate court's discretionary decision to exclude statutory leniency due to the non-modest value of the proceeds from theft is not subject to cassation review unless logical flaws exist.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASCALE GIOVANNI nato a NAPOLI il 20/01/1973 avverso la sentenza del 16/09/2016 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITV-0 La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 164/2016 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal tribunale cittadino nei confronti di Pascale Giovanni in ordine alla ricettazione di un assegno provento di furto, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato PASCALE Giovanni, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza impugnata, con valutazione discrezionale e senza incorrere in alcun vizio logico, ha giustificato l'esclusione della configurabilità dell'attenuante in parola con riferimento all'importo del titolo - di 2.000,00 euro - ritenuto non così modesto da consentire di riconoscere la particolare tenuità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'es3esore I Presidente Lucia periali nico Ga Mi E P IN CANC!H