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Ordinanza — n. 32174/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32174/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32174/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA ALESSIA nato a ROMA il 22/05/1970 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 14/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di Moccia Alessia in ordine all'appropriazione indebita di un'autovettura Mercedes, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.. Avverso la pronuncia della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la Moccia deducendo, con unico motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente, pur nell'asserito difetto sia di interversio possessionis che dell'elemento soggettivo del reato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32174/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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detentore di veicolo vendita a titolo di autotutela guida nonostante revoca della patente sequestro di un veicolo contratto di compravendita di veicoli azione mobiliare

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCIA ALESSIA nato a ROMA il 22/05/1970 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Roma con sentenza in data 14/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di Moccia Alessia in ordine all'appropriazione indebita di un'autovettura Mercedes, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.. Avverso la pronuncia della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la Moccia deducendo, con unico motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente, pur nell'asserito difetto sia di interversio possessionis che dell'elemento soggettivo del reato.

Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, atteso che la sentenza impugnata ha evidenziato senza incorrere in vizio logico alcuno che Moccia Alessia risulta essersi impossessata della Mercedes E oggetto di un contratto di locazione a breve termine stipulato con la persona offesa, in quanto non solo non restituiva il bene alla scadenza del contratto ma, inutilmente contattata telefonicamente, nemmeno rispondeva ad una richiesta avanzatale dalla Autotraders srl con raccomandata AR, così palesemente manifestando una consapevole interversione del possesso del bene, che sarebbe stato rinvenuto solo diversi mesi dopo dalla P.G., nel corso di un pattugliamento, con evidenti danni e priva di ruota di scorta, mentre era condotto dal figlio della ricorrente.

A fronte di tale in equivoca ricostruzione dei fatti, la ricorrente propone una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione, in quanto riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo