Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32173/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32173/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32173/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRENVALDI VALERIO nato a CERIGNOLA il 05/09/1992 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Bari con sentenza del 15/1/2020 confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale di FOGGIA nei confronti di BRENVALDI Valerio in ordine ai delitti di rapina aggravata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, la il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente. Il motivo proposto tende a proporre una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: la Corte territoriale, infatti, ha ancorato il giudizio di responsabilità espresso a carico del BRENVALDI sul rinvenimento e sequestro di due giubbini con cappuccio, di cui i rapinatori si sono disfatti dopo la fuga seguente al reato, perfettamente coincidenti con quelli delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza della banca rapinata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32173/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, la il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente. Il motivo proposto tende a proporre una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: la Corte territoriale, infatti, ha ancorato il giudizio di responsabilità espresso a carico del BRENVALDI sul rinvenimento e sequestro di due giubbini con cappuccio, di cui i rapinatori si sono disfatti dopo la fuga seguente al reato, perfettamente coincidenti con quelli delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza della banca rapinata.

Parole chiave

Generato dall'IA
prova del DNA indagine penale suppletiva prove acquisite tramite sorveglianza riproduzione e imitazione di biglietti di banca identificazione forense indagine su reati finanziari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRENVALDI VALERIO nato a CERIGNOLA il 05/09/1992 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bari con sentenza del 15/1/2020 confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale di FOGGIA nei confronti di BRENVALDI Valerio in ordine ai delitti di rapina aggravata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, la il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente. Il motivo proposto tende a proporre una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento: la Corte territoriale, infatti, ha ancorato il giudizio di responsabilità espresso a carico del BRENVALDI sul rinvenimento e sequestro di due giubbini con cappuccio, di cui i rapinatori si sono disfatti dopo la fuga seguente al reato, perfettamente coincidenti con quelli delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza della banca rapinata.

Le tracce biologiche rinvenute su uno di tali giubbotti, sottoposte dal RIS a comparazione con il materiale biologico rinvenuto su un fazzolettino di carta appartenente al Brenvaldi, ha evidenziato la "perfetta corrispondenza" del profilo genetico, sicché con motivazione congrua la corte territoriale ha disatteso le contestazioni sul merito delle prove avanzate dalla difesa, che qui, invece, vengono reiterate. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che quest'ultima:

a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 25151601), e la motivazione della sentenza impugnata, per quanto sopra esposto, supera ampiamente tale esame. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'es ore I Presidente Lucia Imperiali i - ; .,'.;') . .•:',.:)S i TA