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Ordinanza — n. 32172/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32172/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32172/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA GIOVANNI nato a PALERMO il 02/04/1978 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Brescia con sentenza DEL 16/9/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Giardina Giovanni in ordine ai delitti di rapina e ricettazione, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la pronuncia della Corte di Appello propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - la violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità per la rapina aggravata; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32172/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la pronuncia della Corte di Appello propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - la violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità per la rapina aggravata; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.

Parole chiave

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ripudiazione commisurazione della pena per rapina gravi addebiti penali altri capi d'accusa altri reati riproduzione e imitazione di biglietti di banca

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Anche il contributo causale del Giardina all'azione criminosa è stato descritto in sentenza come rilevante al fine di rafforzare il metus dei dipendenti, e pertanto incompatibile con l'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARDINA GIOVANNI nato a PALERMO il 02/04/1978 avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Brescia con sentenza DEL 16/9/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Bergamo nei confronti di Giardina Giovanni in ordine ai delitti di rapina e ricettazione, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la pronuncia della Corte di Appello propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - la violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta responsabilità per la rapina aggravata; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., al diniego delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.

Il ricorso è inammissibile, dovendosi ritenere la sentenza impugnata manifestamente immune da vizi logici o giuridici. La penale responsabilità del ricorrente in ordine alla rapina ascrittagli, infatti, è stata congruamente giustificata con gli esiti di prove scientifiche quali la comparazione fotografica tra uno dei rapinatori ripresi all'interno della bussola di accesso all'istituto di credito e l'effige fotografica del Giardina sul cartellino segnaletico e, soprattutto, sulle indagini dattiloscopiche consentite dalle impronte rilevate all'interno della bussola, risultanti avere più di sedici punti caratteristici coincidenti con quelli dell'appellante.

Anche il contributo causale del Giardina all'azione criminosa è stato descritto in sentenza come rilevante al fine di rafforzare il metus dei dipendenti, e pertanto incompatibile con l'invocata attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. A fronte di tali elementi, il ricorrente si limita a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sullo spessore criminale del Giardina - desunto dai suoi numerosi precedenti penali, anche specifici - ed è pertanto esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). La graduazione della pena, infine, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'esteso re Il Preside