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Ordinanza — n. 32171/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness and failure to raise recidivism at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32171/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal by Antonio Virelli inadmissible due to the manifest unfoundedness of its grounds. The appellant argued for a statutory mitigation and contested recidivism, but the appellate court had already rejected mitigation based on his criminal record and failed to address the recidivism claim. The Supreme Court upheld the lower court's decision, noting that the recidivism objection was not properly raised during the appeal stage as required by law.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 648 comma 2 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if a contested recidivism objection was not previously deduced as an appeal reason.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest unfoundedness grounds recidivism appeal requirement statutory mitigation rejection procedural defect appeal recidiva nell'infrazione precedenti penali rilevanti altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
La doglianza in ordine al riconoscimento della recidiva contestata, peraltro, non risulta nemmeno essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.
Art. 648 comma 2 cod. pen.
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
art. 707 c.p
art. 648 cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen.
art. 648 comma 2 cod. pen
Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
La doglianza in ordine al riconoscimento della recidiva contestata, peraltro, non risulta nemmeno essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRELLI ANTONIO nato a CRUCOLI il 17/12/1971 avverso la sentenza del 21/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 21/1/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Modena nei confronti di Virelli Antonio in ordine alla ricettazione aggravata di assegni provento di furto, riformando la sentenza del primo giudice solo in relazione ad altra imputazione, qualificata ai sensi dell'art. 707 c.p.p., e dichiarata estinta per prescrizione. Propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen. manifestamente infondato. - Il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva contestata.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi proposti. Senza incorrere in alcun vizio logico o giuridico, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato che non solo la negativa personalità del ricorrente, desunta dal gran numero di precedenti penali da cui lo stesso è gravato, cinquantatre, ma anche il rilevante numero di titoli di illecita provenienza detenuti dal Virelli, ostavano al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. La doglianza in ordine al riconoscimento della recidiva contestata, peraltro, non risulta nemmeno essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'es