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Ordinanza — n. 32169/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32169/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32169/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CRISTINO EMILIANO nato a SAN SEVERO il 09/06/1974 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 16/6/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Lariino il 7/6/2018 nei confronti di Di Cristino Emiliano in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen. , con la conseguente condanna alla pena ritenuta giustizia. Propone ricorso per Cassazione il Di Cristino, deducendo: - La violazione di legge per avere la sentenza impugnata ritenuto atti allo scasso gli strumenti in sequestro, senza che gli stessi fossero visionati dal giudicante; - Vizio di motivazione per essersi limitata la Corte territoriale ad un sommario e superficiale esame del materiale probatorio acquisito; - Vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove dichiarative acquisite.

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32169/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen. , con la conseguente condanna alla pena ritenuta giustizia. Propone ricorso per Cassazione il Di Cristino, deducendo: - La violazione di legge per avere la sentenza impugnata ritenuto atti allo scasso gli strumenti in sequestro, senza che gli stessi fossero visionati dal giudicante; - Vizio di motivazione per essersi limitata la Corte territoriale ad un sommario e superficiale esame del materiale probatorio acquisito; - Vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove dichiarative acquisite.

Parole chiave

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porto abusivo di armi abuso di materiali inutilizzabilità delle prove illecite cosa accessoria abuso della licenza e delle targhe restrizioni accessorie

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
La Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 16/6/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Lariino il 7/6/2018 nei confronti di Di Cristino Emiliano in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI CRISTINO EMILIANO nato a SAN SEVERO il 09/06/1974 avverso la sentenza del 16/06/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 16/6/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Lariino il 7/6/2018 nei confronti di Di Cristino Emiliano in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen. , con la conseguente condanna alla pena ritenuta giustizia. Propone ricorso per Cassazione il Di Cristino, deducendo: - La violazione di legge per avere la sentenza impugnata ritenuto atti allo scasso gli strumenti in sequestro, senza che gli stessi fossero visionati dal giudicante; - Vizio di motivazione per essersi limitata la Corte territoriale ad un sommario e superficiale esame del materiale probatorio acquisito; - Vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle prove dichiarative acquisite.

Il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi addotti ripropongono, peraltro in modo anche generico oltre che reiterativo, argomenti già disattesi dalla Corte territoriale, senza che sia in alcun modo esplicitato, nel secondo e nel terzo motivo ricorso, quale elemento di prova sarebbe stato solo superficialmente valutato dai giudici di merito e cosa eventualmente sarebbe stato omesso di valutare. Quanto al primo motivo di impugnazione, invece, deve rilevarsi che senza vizi logici i giudici di merito, sulla base delle descrizioni ricevute dai testi, hanno riconosciuto negli strumenti in sequestro, indicati nel capo di imputazione, l'idoneità alo scasso, propria della loro natura, trattandosi di "spadini", una torcia elettrica, chiavi singole e raccoglitori di sette chiavi modello autovetture e due da abitazione, una forbice da elettricista ed altro.

Il motivo è, pertanto, anch'esso inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese - processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'estensore I