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Ordinanza — n. 32168/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32168/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32168/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 08/06/1992 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 9/10/2019 confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Crotone nei confronti di Ferraro Giovanni in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di contenimento della pena, previo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali del ricorrente (oltre che sull'assenza di elementi valutabili a suo favore), è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Regesto Legislator

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art. 707 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32168/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 707 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di contenimento della pena, previo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali del ricorrente (oltre che sull'assenza di elementi valutabili a suo favore), è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Parole chiave

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adeguamento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena attenuazione libera della pena motivi di cassazione alleggerimento della pena

Disposizioni normative citate

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art. 707 cod. pen
La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 9/10/2019 confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Crotone nei confronti di Ferraro Giovanni in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia.
art. 616 cod. proc. pen
26646001) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRARO GIOVANNI nato a SAN GIOVANNI IN FIORE il 08/06/1992 avverso la sentenza del 09/10/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Catanzaro con sentenza del 9/10/2019 confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Crotone nei confronti di Ferraro Giovanni in ordine al reato di cui all'art. 707 cod. pen., con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di contenimento della pena, previo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, fondata sui precedenti penali del ricorrente (oltre che sull'assenza di elementi valutabili a suo favore), è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Peraltro, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015 - dep. 09/03/2016, Piliero, Rv. 26646001) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'est re J Il esidente Luc