Ordinanza — n. 32167/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPELLIZZERI VINCENZO nato a PIAZZA ARMERINA il 22/09/1976 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Milano con sentenza del 20/1/2020 confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal GIP del Tribunale di Monza il 19/6/2019 nei confronti di Impellizzeri Vincenzo in ordine al delitto di estorsione aggravata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Il motivo è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32167/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Il motivo è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPELLIZZERI VINCENZO nato a PIAZZA ARMERINA il 22/09/1976 avverso la sentenza del 20/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Milano con sentenza del 20/1/2020 confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal GIP del Tribunale di Monza il 19/6/2019 nei confronti di Impellizzeri Vincenzo in ordine al delitto di estorsione aggravata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente. Il motivo è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). In particolare, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato - come nel caso di specie - su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi di ricorso con i quali era stato denunciato il vizio di violazione di legge dell'ordinanza del tribunale del riesame in ordine all'affermata attendibilità soggettiva dei dichiaranti ed all'autonomia genetica delle dichiarazioni accusatorie poste a fondamento delle misura cautelare). (Sez. 6, n. 13442 del 08/03/2016 - dep. 04/04/2016, De Angelis e altro, Rv. 26692401) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'estensore Il Pr sidente Luci o Imperiali ' DEP OSITA TA D o e/lall