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Ordinanza — n. 32165/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32165/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32165/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAFFIEDI SUSANNA nato a RAVENNA il 12/05/1959 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Bologna con sentenza in data 18/2/2020, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 13/7/2017 con la declaratoria di estinzione dei reati di cui agli artt. 494 c.p. e 20 L. 110/1975, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di Graffiedi Susanna in ordine ai reati di truffa e di ricettazione, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. Avverso la pronuncia della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la Graffiedi deducendo, con unico motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.: si tratta di motivo inammissibile perché manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha ben evidenziato come già nel ricorso in appello non risulavano nemmeno allegate in modo preciso, prima ancora che provate, le ragioni che avrebbero costretto la Graffedi al reato annullandone la libertà di autodeterminazione per esigenze gravi ed irrinunciabili.

Regesto Legislator

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artt. 494 c.p, art. 54 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32165/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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libertà di disporre di se stessi motivazione inadeguata delle censure costituzionali inesigibile malgrado lesioni salute eccezione di incostituzionalità inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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artt. 494 c.p
La Corte di Appello di Bologna con sentenza in data 18/2/2020, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 13/7/2017 con la declaratoria di estinzione dei reati di cui agli artt. 494 c.p.
art. 54 cod. pen
Avverso la pronuncia della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la Graffiedi deducendo, con unico motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAFFIEDI SUSANNA nato a RAVENNA il 12/05/1959 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bologna con sentenza in data 18/2/2020, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 13/7/2017 con la declaratoria di estinzione dei reati di cui agli artt. 494 c.p. e 20 L. 110/1975, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti di Graffiedi Susanna in ordine ai reati di truffa e di ricettazione, rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia. Avverso la pronuncia della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la Graffiedi deducendo, con unico motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.: si tratta di motivo inammissibile perché manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha ben evidenziato come già nel ricorso in appello non risulavano nemmeno allegate in modo preciso, prima ancora che provate, le ragioni che avrebbero costretto la Graffedi al reato annullandone la libertà di autodeterminazione per esigenze gravi ed irrinunciabili.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'est ore 1k Presiden