Cassation appeals dismissed for lack of standing and failure to allege statutory grounds for appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, ordering them to pay court costs and a fine. The first appeal was rejected because the defendant personally filed it, violating the requirement that such appeals must be submitted by a registered defense attorney. The second appeal was dismissed because it challenged omitted reasoning on grounds not permitted under the agreement procedure rules. The court ruled that the appeals failed to meet statutory requirements for admissibility regarding standing and substantive grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, 613 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: Appeals must be submitted by a registered defense attorney; grounds for appeal must relate to the agreement's formation, prosecutor's consent, or divergent content, excluding omitted reasoning on waived matters or sentencing determinations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL QASEMY MOUHICINE nato il 10/05/1996 KHISMI ABDERRAZAK nato il 06/03/1990 avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di TORINO.41,3~isQ-alle—parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Torino con sentenza dell'8/7/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di El Qasemy Mouhicine e Khismi Abderrazak, per il delitto di rapina aggravata, determinava la pena nella misura concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.. Hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, l'El Quasemy personalmente, ed il Khismi a mezzo del suo difensore, lamentando il vizio di motivazione della sentenza impugnata. I ricorsi sono inammissibili.
Quello dell'El Quasemy perché personale: il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, invece, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001) In tema di concordato in appello, peraltro, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge. (Sez. 2 - , Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019 ) Rv. 276102): conseguentemente, deve ritenersi inammissibile il ricorso, proposto nell'interesse del Khismi, volto a contestare l'omessa motivazione della sentenza impugnata.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'este ore Il Presidente