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Ordinanza — n. 32162/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32162/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32162/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DONINI ALBERTO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 09/06/1949 MAZZOLI VALTER nato a MODENA il 11/07/1934 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, art. 648 comma 2 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32162/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ancora senza vizi logici, poi, l'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. è stata esclusa perché i fatti sono stati riconosciuti inserirsi in un contesto di serialità di condotte analoghe e sistematiche. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione abbandono del procedimento per truffa ricorso per cassazione ricorso per risarcimento danni istanza di revisione penale allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Il Donini ha dedotto, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'entità della pena inflitta, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., all'aumento di pena per la recidiva.
art. 648 comma 2 cod. pen
Ancora senza vizi logici, poi, l'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DONINI ALBERTO nato a SAN GIOVANNI IN PERSICETO il 09/06/1949 MAZZOLI VALTER nato a MODENA il 11/07/1934 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bologna CON SENTENZA DEL 31/1/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Modena nei confronti di DONINI Alberto e MAZZOLI Valter in ordine a delitti di truffa e ricettazione, ed anche la condanna degli imputati alle pene ritenute di giustizia. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il MAZZOLI, personalmente, ed il DONINI a mezzo dell'avv. Lica Lugari. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod.proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore). (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 27201001): conseguentemente, il ricorso proposto personalmente dal Mazzoli è inammissibile. Il Donini ha dedotto, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all'entità della pena inflitta, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., all'aumento di pena per la recidiva. Si tratta di motivo inammissibile perché attiene esclusivamente al merito della decisione impugnata: senza incorrere in vizi logici, infatti, la Corte territoriale ha valorizzato le plurime condanne del ricorrente per reati della stessa specie, con un'allarmante progressione ritenuta senza vizi logici sintomo di ingravescente pericolosità, tale da giustificare l'aumento di pena disposto per la riconosciuta recidiva.

Ancora senza vizi logici, poi, l'attenuante di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen. è stata esclusa perché i fatti sono stati riconosciuti inserirsi in un contesto di serialità di condotte analoghe e sistematiche. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 . L'est nsore D E' TA TA Il residente Lucian