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Ordinanza — n. 32161/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32161/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32161/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO SALVATORE nato a LENTINI il 26/09/1999 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Catania con sentenza in data 11/2/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale di Siracusa il 15/1/2019 nei confronti di Guarino Salvatore in relazione al delitto di rapina aggravata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la pronuncia della Corte di Appello propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32161/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina reati penali gravi maggiorazione dissuasiva attenuazione della pena maggiore età penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARINO SALVATORE nato a LENTINI il 26/09/1999 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Catania con sentenza in data 11/2/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale di Siracusa il 15/1/2019 nei confronti di Guarino Salvatore in relazione al delitto di rapina aggravata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la pronuncia della Corte di Appello propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena; - la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti.

In ricorso è inammissibile in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti ed alla comparazione tra le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale adeguatamente evidenziato, senza incorrere in illogicità alcuna la gravità del fatto commesso, con uso di arma ed ai danni di persona anziana, e la solo apparente resipiscenza del Guarino, arrestato subito dopo i fatti.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'e ensore Il residente Luc