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Ordinanza — n. 32160/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32160/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32160/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOLICATO SANTO MARIO nato a CATANIA il 16/03/1966 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Catania con sentenza del 20/12/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino che aveva riconosciuto Lolicato Santo Mario colpevole del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., dichiarava estinto per prescrizione tale reato confermando la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di Scifo Angelo Roberto, oltre al pagamento delle spese da questo sostenute nel grado. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, deducendo: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la sussistenza delle più favorevoli condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - Il vizio di motivazione con riferimento alla pena comminata, che si assume eccessiva e sproporzionata ai fatti (nell'intestazione).

Regesto Legislator

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art. 646 cod. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32160/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 646 cod. pen., dichiarava estinto per prescrizione tale reato confermando la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di Scifo Angelo Roberto, oltre al pagamento delle spese da questo sostenute nel grado. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, deducendo: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la sussistenza delle più favorevoli condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - Il vizio di motivazione con riferimento alla pena comminata, che si assume eccessiva e sproporzionata ai fatti (nell'intestazione).

Parole chiave

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risarcimento del danno civile risarcimento alle vittime di reati risarcimento per errore giudiziario riscossione di pene pecuniarie restituzione e risarcimento azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 646 cod. pen
La Corte di Appello di Catania con sentenza del 20/12/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino che aveva riconosciuto Lolicato Santo Mario colpevole del delitto di cui all'art. 646 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, deducendo: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la sussistenza delle più favorevoli condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOLICATO SANTO MARIO nato a CATANIA il 16/03/1966 avverso la sentenza del 20/12/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Catania con sentenza del 20/12/2019, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale cittadino che aveva riconosciuto Lolicato Santo Mario colpevole del delitto di cui all'art. 646 cod. pen., dichiarava estinto per prescrizione tale reato confermando la condanna al risarcimento dei danni nei confronti di Scifo Angelo Roberto, oltre al pagamento delle spese da questo sostenute nel grado. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, deducendo: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stata riconosciuta la sussistenza delle più favorevoli condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen. - Il vizio di motivazione con riferimento alla pena comminata, che si assume eccessiva e sproporzionata ai fatti (nell'intestazione).

Nel corpo del motivo, invece, si assume che la Corte non poteva limitarsi a confermare le statuizioni civili Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché prospetta una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione.

In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965).Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché generico, con riferimento all'asseita eccessività della pena, addotta solo nell'intestazione del motivo senza alcuna argomentazione di sostegno.

E', altresì inammissibile per la sua manifesta infondatezza in ordine alla conferma delle statuizioni civili, automatica conseguenza del riconoscimento della realizzazione, da parte del ricorrente in ordine alle condotte contestate, benché prescritte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L' tensore Il resid