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Ordinanza — n. 32159/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32159/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32159/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUTO SEBASTIANO nato a CATANIA il 04/10/1983 avverso la sentenza del 30/04/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAa.tia-eiaMse-a44€-peFt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Catania con sentenza del :30/4/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di Sciuto Sebastiano per il delitto di rapina tentata ed aggravata ed altro, determinava la pena nella misura concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, lamentando la violazione di legge della sentenza impugnata per non essere stata verificata dalla Corte di appello la corretta qualificazione del reato contestato.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32159/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen.. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, lamentando la violazione di legge della sentenza impugnata per non essere stata verificata dalla Corte di appello la corretta qualificazione del reato contestato.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina revisione della sentenza penale aggravamento della pena sanzioni penali errore nella commisurazione della pena pene condizionali

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
La Corte di Appello di Catania con sentenza del :30/4/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di Sciuto Sebastiano per il delitto di rapina tentata ed aggravata ed altro, determinava la pena nella misura concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIUTO SEBASTIANO nato a CATANIA il 04/10/1983 avverso la sentenza del 30/04/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAa.tia-eiaMse-a44€-peFt i ; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Catania con sentenza del :30/4/2020, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale cittadino nei confronti di Sciuto Sebastiano per il delitto di rapina tentata ed aggravata ed altro, determinava la pena nella misura concordata dalle parti, ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.. Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato, lamentando la violazione di legge della sentenza impugnata per non essere stata verificata dalla Corte di appello la corretta qualificazione del reato contestato.

Il ricorso avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale. (In motivazione la Corte ha precisato che detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo). (Sez. 6 - , Sentenza n. 41254 del 04/07/2019 Rv. 277196).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'es nsore Lucia o Imperiali . A i i