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Ordinanza — n. 32158/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32158/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32158/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI MORENO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 30/07/1966 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 8/6/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Macerata il 13/7/2018 nei confronti di Luciani Moreno in ordine al delitto di ricettazione di un assegno provento di furto, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la pronuncia della Corte di Appello propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di esso ricorrente.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32158/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per la sua asserita genericità, non risultando in alcun modo argomentata la doglianza proposta. Tra i requisiti del ricorso per cassazione, invece, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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appropriazione indebita di trattenute salariali riscossione di prestazione ricompensa retribuzione non pagata moneta di pagamento corruzione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI MORENO nato a SANT'ELPIDIO A MARE il 30/07/1966 avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 8/6/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Macerata il 13/7/2018 nei confronti di Luciani Moreno in ordine al delitto di ricettazione di un assegno provento di furto, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso la pronuncia della Corte di Appello propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità di esso ricorrente.

Il ricorso è inammissibile per la sua asserita genericità, non risultando in alcun modo argomentata la doglianza proposta. Tra i requisiti del ricorso per cassazione, invece, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione dì individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle a