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Ordinanza — n. 32157/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32157/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32157/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDO IMMACOLATA nato a NAPOLI il 05/12/1962 avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 28/10/2019, pur riformando la sentenza del Tribunale cittadino in data 13/4/2016 dichiarando l'estinzione per prescrizione dei reati di associazione per delinquere e falso ascritti a Scando Immacolata, ne ha confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine alla ricettazione ascrittale, rideterminando la pena inflitta nella misura ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Scando deducendo: - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente nonostante l'asserita grossolanità della contraffazione delle merce di cui si tratta; - La violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 474 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32157/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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contraffazione di merci marchi ingannevoli difesa contro le pratiche commerciali illecite confisca dei proventi di reato perseguimento penale per truffa frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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art. 474 cod. pen
258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCANDO IMMACOLATA nato a NAPOLI il 05/12/1962 avverso la sentenza del 28/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli con sentenza del 28/10/2019, pur riformando la sentenza del Tribunale cittadino in data 13/4/2016 dichiarando l'estinzione per prescrizione dei reati di associazione per delinquere e falso ascritti a Scando Immacolata, ne ha confermato il giudizio di penale responsabilità in ordine alla ricettazione ascrittale, rideterminando la pena inflitta nella misura ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la Scando deducendo: - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente nonostante l'asserita grossolanità della contraffazione delle merce di cui si tratta; - La violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza, in quanto la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica dei fatti accertati - al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità (Sez. 5, n. 5260 dell'11/12/2013 - 03/02/2014, Rv. 258722), per la quale integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata dai precedenti penali specifici da cui è gravata la ricorrente: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Anche la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale adeguatamente giustificato la pena inflitta con riferimento ai precedenti penali della ricorrente, alla "intensità del dolo ed alla non occasionalità della condotta".

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna LA ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'este sore Presidente Lucia mperiali e nico Gal f«.____é_U