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Ordinanza — n. 32156/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32156/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32156/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI PABLO nato a PIETRASANTA il 01/08/1976 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Genova con sentenza del ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Siracusa nei confronti di Ricci Pablo in ordine a delitti di minaccia aggravata e danneggiamento aggravato ai danni di Masini Michela, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ricci, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della contestata recidiva e del relativo aumento di pena, assumendo che il tempo trascorso tra le precedenti condanne ed il nuovo reato avrebbe dovuto essere valutato in relazione al riconoscimento della recidiva.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32156/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria depositata il 19/2/2021 la difesa ha insistito sul motivo di ricorso. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione minaccia nel diritto penale allegazioni di persecuzione contraddittorie criminalità persistente risarcimento per atto illecito ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCI PABLO nato a PIETRASANTA il 01/08/1976 avverso la sentenza del 19/11/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Genova con sentenza del ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Siracusa nei confronti di Ricci Pablo in ordine a delitti di minaccia aggravata e danneggiamento aggravato ai danni di Masini Michela, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ricci, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione con riferimento al riconoscimento della contestata recidiva e del relativo aumento di pena, assumendo che il tempo trascorso tra le precedenti condanne ed il nuovo reato avrebbe dovuto essere valutato in relazione al riconoscimento della recidiva.

Con memoria depositata il 19/2/2021 la difesa ha insistito sul motivo di ricorso. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica quale sia il tempo trascorso dai precedenti penali del Ricci, espressamente evocati dalla sentenza impugnata (rissa, minaccia continuata, resistenza a pubblico ufficiale, violazione della disciplina in materia di armi e munizioni), né le ragioni che dovrebbero indurre a ritenere significativo il tempo trascorso dalle diverse precedenti condanne, così non illustrando gli elementi che sono alla base della censura formulata, e non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'estensore D E P C.) TA I