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Ordinanza — n. 32155/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32155/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32155/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MARI PASQUALINO nato a SIRACUSA il 29/04/1988 PACINI SALVATRICE nato a SIRACUSA il 27/09/1993 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32155/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il Mari e la Pacini, con distinti ricorsi a mezzo del comune difensore, deducendo entrambi: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata qualificata la rapina impropria di cui al capo b) come consumata anziché come meramente tentata. - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

Parole chiave

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furto per mestiere rapina imputazione di furto difesa contro le pratiche commerciali illecite furto di lieve entità delitto contro i beni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI MARI PASQUALINO nato a SIRACUSA il 29/04/1988 PACINI SALVATRICE nato a SIRACUSA il 27/09/1993 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Catania con sentenza del 30/1/2020 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Gup del Tribunale di Siracusa, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di Di Mari Pasqualino e Pacini Salvatrice in ordine a delitti di furto pluriaggravato commessi in concorso tra loro all'interno di un supermercato, nonché di delitti di rapina e lesioni aggravate e del solo Mari in ordine ad altro delitto di furto pluriaggravato commesso in concorso con altro soggetto nei cui confronti si è proceduto separatamente, ed ha confermato anche la condanna degli imputati alle pene ritenute di giustizia.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione il Mari e la Pacini, con distinti ricorsi a mezzo del comune difensore, deducendo entrambi: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata qualificata la rapina impropria di cui al capo b) come consumata anziché come meramente tentata. - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.

I ricorsi sono inammissibili in quanto tutti i motivi addotti sono manifestamente infondati, quando non attengono al merito della decisione impugnata. Il primo motivo di ricorso è, infatti, manifestamente infondato in quanto integra un delitto consumato e non tentato la condotta di colui che si impossessi, superando la barriera delle casse, di merce prelevata dai banchi sottraendola al pagamento, a nulla rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del supermercato incaricato della sorveglianza (Sez. 4, Sentenza n. 7062 del 09/01/2014, Rv. 259263).

Analogamente, quanto al secondo motivo di ricorso, la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con riferimento al valore della merce sottratta, senza vizi logici ritenuto tutt'altro che irrisorio, trattandosi di merce varia, anche in confezioni numerose, quali ben 22 barattoli nutella, scatole tonno, grana, salmone, ed altro. Anche la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sull'esame della personalità dei ricorrenti, desunta dalle modalità del fatto e dai loro precedenti penali, come tale esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'est sore Presidente Luci enico Gay