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Ordinanza — n. 32154/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32154/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32154/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODAFFARI PIETRO nato a SCILLA il 06/10/1991 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dopo che questa Corte di Cassazione aveva annullato altra pronuncia della Corte di appello di Messina che aveva confermato la pena inflitta dal primo giudice nei confronti di Modaffari Pietro per il delitto di cui agli artt. 73 comma 1, 80, co. 2 DPR N. 309/90, in applicazione della sentenza n. 40/2019 con la qual la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 cit. con riferimento limitatamente alla pena minima edittale fissata in anni otto anziché anni sei, ha rifermato il trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32154/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 1, 80, co. 2 DPR N. 309/90, in applicazione della sentenza n. 40/2019 con la qual la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 cit. con riferimento limitatamente alla pena minima edittale fissata in anni otto anziché anni sei, ha rifermato il trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti sostanze soggette a restrizione contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODAFFARI PIETRO nato a SCILLA il 06/10/1991 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Reggio Calabria, decidendo in sede di rinvio dopo che questa Corte di Cassazione aveva annullato altra pronuncia della Corte di appello di Messina che aveva confermato la pena inflitta dal primo giudice nei confronti di Modaffari Pietro per il delitto di cui agli artt. 73 comma 1, 80, co. 2 DPR N. 309/90, in applicazione della sentenza n. 40/2019 con la qual la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 cit. con riferimento limitatamente alla pena minima edittale fissata in anni otto anziché anni sei, ha rifermato il trattamento sanzionatorio rideterminando la pena in anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 30.000 di multa.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - La violazione di legge per essersi applicata la continuazione così riconoscendo la sussistenza di due reati con riferimento a due tipi di sostanze stupefacenti; - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena base in misura superiore di due anni al minimo edittale, mentre la sentenza cassata da questa corte aveva indicato una pena di un anno superiore al minimo. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto l'aumento di pena per la continuazione, pur in presenza di due diverse tipologie di droghe cd. "pesanti", quali la cocaina e l'eroina, risulta giustificato dalle diverse condotte criminose ascritte al ricorrente, che deteneva e trasportava lo stupefacente in parola.

Quanto alla graduazione della pena, questa, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, risultando giustificata la pena base con riferimento alla quantità ed alla diversa natura dello stupefacente.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'e nsore hO E P0 S TA T1 Il residente IN CA