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Ordinanza — n. 32153/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32153/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32153/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NINNO ENDRY nato a MURI( SVIZZERA) il 07/08/1976 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 8/11/2019, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 7/10/2011 nei confronti di Ninno Endry, con la declaratoria di estinzione del reato di lesioni contestatogli, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti dello stesso in relazione al delitto di rapina aggravata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva; - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sul mancato riconoscimento del minimo aumento per la continuazione con i reati di cui ad altre sentenze.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32153/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente reati violenti pentito aggravamento della pena attività criminosa

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NINNO ENDRY nato a MURI( SVIZZERA) il 07/08/1976 avverso la sentenza del 08/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 8/11/2019, parzialmente riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino il 7/10/2011 nei confronti di Ninno Endry, con la declaratoria di estinzione del reato di lesioni contestatogli, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti dello stesso in relazione al delitto di rapina aggravata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della contestata recidiva; - La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti e sul mancato riconoscimento del minimo aumento per la continuazione con i reati di cui ad altre sentenze.

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. La sentenza impugnata ha evidenziato non solo i plurimi e gravi precedenti penali da cui è gravato il Ninno, ma anche la particolare violenza esercitata nei confronti della vittima, elementi tutti ritenuti concorrenti a delineare una personalità proclive a delinquere, ritenuta evidentemente incompatibile con l'invocata esclusione della recidiva. Anche la graduazione della pena ed il giudizio di equivalenza tra le circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, risultando ben evidenziati la gravità del fatto e l'allarme sociale che connotano il reato.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'estensore r6E1'0SI TATA Il 7 esid ente IN CANCILLERIA Luc4 Imp