Ordinanza — n. 32152/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ALFONSO nato a NAPOLI il 05/08/1965 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 25/11/2019, pur riformando la sentenza emessa IL 24/1/2012 dal GUP del Tribunale di Santa Maria C.V. in relazione dell'appellante Santonicola Luigi, che veniva assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, ha confermato invece il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado nei confronti di Santoro Alfonso in ordine al delitto di usura aggravata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Santoro deducendo, con due distinti motivi di impugnazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: al riconoscimento dell'aggravante di "aver commesso il fatto in danno di imprenditore", ex art. 644 comma 5 n. 4 cod. pen, fondata sul solo rilievo della conoscenza con la persona offesa, commerciante; al riconoscimento dell'aggravante di "aver commesso il fatto in danno di persona che si trova in stato di bisogno", ex art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32152/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ALFONSO nato a NAPOLI il 05/08/1965 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 25/11/2019, pur riformando la sentenza emessa IL 24/1/2012 dal GUP del Tribunale di Santa Maria C.V. in relazione dell'appellante Santonicola Luigi, che veniva assolto dal reato ascrittogli per non aver commesso il fatto, ha confermato invece il giudizio di penale responsabilità espresso in primo grado nei confronti di Santoro Alfonso in ordine al delitto di usura aggravata, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Santoro deducendo, con due distinti motivi di impugnazione, la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento: al riconoscimento dell'aggravante di "aver commesso il fatto in danno di imprenditore", ex art. 644 comma 5 n. 4 cod. pen, fondata sul solo rilievo della conoscenza con la persona offesa, commerciante; al riconoscimento dell'aggravante di "aver commesso il fatto in danno di persona che si trova in stato di bisogno", ex art. 644 comma 5 n. 3 cod. pen.
Il ricorso è inammissibile, in quanto entrambi i motivi proposti prospettano una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento impugnato, invece, deve essere volto a verificare che quest'ultima:
a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 25151601). Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha reso adeguatamente conto, senza incorrere in illogicità alcuna, sia della qualità di imprenditore commerciale, propria della persona offesa Russo Gabriele (titolare diela ditta Full Service avente ad oggetto la vendita di prodotti di pulizia), qualità riconosciuta come nota al ricorrente in virtù della pregressa conoscenza con la stessa persona offesa, alla quale aveva già cambiato un assegno di apprezzabile importo, sia dell'evidenza dello stato di bisogno del Russo, alla luce delle ripetute e significative richieste di prestiti avanzate dalla persona offesa, elargiti dal ricorrente a tassi di interesse iniqui, la cui accettazione anche è stata riconosciuta comprovare il carattere impellente del bisogno predetto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L' ore Il Presidente Lucia • mperial