Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32151/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32151/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32151/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIOVANNI nato a PALERMO il 23/12/1966 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; 25 ce. zo La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP Tribunale cittadino nei confronti di Tarantino Giovanni in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 2 cod. pen., 76 DPR 445/2000 e 640 commi 1 e 2 cod. pen. con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata dalla sentenza impugnata con il riferimento ad "una condanna per omicidio volontario a lunga pena detentiva", riportata in passato dal Tarantino, con il rilievo che lo stesso ha cercato di nascondere tale gravissimo precedente penale, e con l'ammontare del danno arrecato dal reato alle casse erariali.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32151/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena circostanza aggravante tentato omicidio aggravato risarcimento alle vittime di reati gravi addebiti penali difesa d'ufficio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARANTINO GIOVANNI nato a PALERMO il 23/12/1966 avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

25 ce. zo La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP Tribunale cittadino nei confronti di Tarantino Giovanni in ordine ai delitti di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 2 cod. pen., 76 DPR 445/2000 e 640 commi 1 e 2 cod. pen. con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata dalla sentenza impugnata con il riferimento ad "una condanna per omicidio volontario a lunga pena detentiva", riportata in passato dal Tarantino, con il rilievo che lo stesso ha cercato di nascondere tale gravissimo precedente penale, e con l'ammontare del danno arrecato dal reato alle casse erariali.

Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'estensore Il presidente