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Ordinanza — n. 32150/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of illogicality in denial of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32150/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a specific reduction under Article 62(4) of the Penal Code, but the lower court denied these based on the appellant's deceptive conduct and the non-trivial amount involved. The Court upheld the lower court's reasoning as free from illogicality, citing established precedent that appellate courts are not required to address every favorable element if they rely on decisive ones.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 62 n. 4 c.p.: The cassation court cannot declare a judgment inadmissible for lack of illogicality in the denial of generic mitigating circumstances or specific statutory reductions if the lower court's reasoning is based on decisive factors and lacks manifest irrationality.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic mitigating circumstances Article 62 Penal Code lack of illogicality appellate court reasoning truffa aggravata reato economico danno patrimoniale procurato con astuzia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Art. 62 n. 4 c.p.
Anche il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008
Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTANO PIETRO nato a PARTANNA il 23/06/1975 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Firenze, con sentenza in data 31/1/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Livorno il 2/12/2026 nei confronti di Pantano Pietro, in relazione al delitto di truffa, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; La violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata giustificata con riferimento alla condotta insidiosa del ricorrente, che con un'accurata messinscena ha approfittato di una persona anziana, così evidenziando un'apprezzabile capacità criminale: si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Anche il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è stato giustificato con argomentazioni prive di illogicità, e come tali insindacabili in questa sede, con riferimento all'ammontare della somma sottratta, non del tutto irrisoria trattandosi di 120 euro, oltre alla percezione di insicurezza e disagio inevitabilmente conseguente alla lesione del rapporto fiduciario determinata dalla condotta criminosa Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. / ‘ Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'este