Ordinanza — n. 32149/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFI AHMED nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 3/2/2020 confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale di Pistoia V11/3/2019 nei confronti di Nafi Ahmed in ordine ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, la il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per la rapina di un telefono cellulare, che assume non provato essere di proprietà della persona offesa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32149/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAFI AHMED nato il 01/01/1987 avverso la sentenza del 03/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Firenze con sentenza del 3/2/2020 confermava il giudizio di penale responsabilità espresso dal GUP del Tribunale di Pistoia V11/3/2019 nei confronti di Nafi Ahmed in ordine ai delitti di rapina aggravata e lesioni personali, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo, con unico motivo di ricorso, la il vizio di motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente per la rapina di un telefono cellulare, che assume non provato essere di proprietà della persona offesa.
Il ricorso è inammissibile per la sua genericità in quanto, a fronte di un giudizio di responsabilità fondato sulle dichiarazioni della persona offesa e sui riscontri che queste hanno ricevuto da altre deposizioni testimoniali, non specifica le ragioni per le quali vi sarebbe da dubitare della dichiarata proprietà del telefonino da parte della stessa persona offesa. Tra i requisiti del ricorso per cassazione, invece, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Per tali motivi il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
- Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'est ore Il President