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Ordinanza — n. 32148/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32148/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32148/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIA MONIA CARMELINA nato a ROSSANO il 06/10/1969 avverso la sentenza del 16/07/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Perugia con sentenza DEL 16/7/2019, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di Sapia Monia Carmelina in ordine al delitto di ricettazione ascrittole, pur riformando la sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio. Avverso la pronuncia della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la Sapia deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, ed il mancato riconoscimento dell'ipotesi, ormai depenalizzata, dell'art. 647 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 647 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32148/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la pronuncia della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la Sapia deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, ed il mancato riconoscimento dell'ipotesi, ormai depenalizzata, dell'art. 647 cod. pen.

Parole chiave

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appropriazione indebita di imposte alla fonte appropriazione indebita reddito non dichiarato prova dell'indigenza fine di indebito profitto occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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art. 647 cod. pen
Avverso la pronuncia della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la Sapia deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, ed il mancato riconoscimento dell'ipotesi, ormai depenalizzata, dell'art. 647 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAPIA MONIA CARMELINA nato a ROSSANO il 06/10/1969 avverso la sentenza del 16/07/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Perugia con sentenza DEL 16/7/2019, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale cittadino nei confronti di Sapia Monia Carmelina in ordine al delitto di ricettazione ascrittole, pur riformando la sentenza impugnata con riferimento al trattamento sanzionatorio. Avverso la pronuncia della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione la Sapia deducendo, con unico motivo di ricorso, la violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, ed il mancato riconoscimento dell'ipotesi, ormai depenalizzata, dell'art. 647 cod. pen.

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo tenuto conto dell'accertata, e mai convincentemente giustificata, disponibilità da parte della ricorrente di un assegno provento di appropriazione indebita da parte di ignoti. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez.

II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914).

Si è anche, più specificamente, chiarito (da ultimo, Sez. II, n. 22120 del 07/02/2013, Mercuri, Rv. 255929), che chi riceva od acquisti un assegno bancario al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione è necessariamente consapevole della sua provenienza illecita. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'esten Il Presidente