Ordinanza — n. 32147/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 17/02/1993 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 5/11/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 20/10/2017 nei confronti di Barone Giuseppe in ordine al reato di ricettazione di una citycar e di due ciclomotori, parzialmente riformando la sentenza di primo grado solo in ordine al trattamento sanzionatorio. Avverso la pronuncia della Corte di Appello propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo di ricorso il vizio di motivazione con all'elemento psicologico del reato, assumendosi difettare elementi sufficienti a riconoscere il dolo eventuale, ed anche in ordine all'individuazione, nel Barone, dell'effettivo utilizzatore dei beni proventi da furto.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32147/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la pronuncia della Corte di Appello propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo di ricorso il vizio di motivazione con all'elemento psicologico del reato, assumendosi difettare elementi sufficienti a riconoscere il dolo eventuale, ed anche in ordine all'individuazione, nel Barone, dell'effettivo utilizzatore dei beni proventi da furto.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONE GIUSEPPE nato a PALERMO il 17/02/1993 avverso la sentenza del 05/11/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Ancona con sentenza del 5/11/2019 ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Ascoli Piceno il 20/10/2017 nei confronti di Barone Giuseppe in ordine al reato di ricettazione di una citycar e di due ciclomotori, parzialmente riformando la sentenza di primo grado solo in ordine al trattamento sanzionatorio. Avverso la pronuncia della Corte di Appello propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo, con unico motivo di ricorso il vizio di motivazione con all'elemento psicologico del reato, assumendosi difettare elementi sufficienti a riconoscere il dolo eventuale, ed anche in ordine all'individuazione, nel Barone, dell'effettivo utilizzatore dei beni proventi da furto.
Il ricorso è inammissibile in quanto, senza incorrere in vizio logico alcuno, la sentenza impugnata ha desunto la piena consapevolezza, da parte del barone, dell'illecita provenienza dei mezzi di cui si tratta non solo dal rilievo che è risultato agire sempre insieme ai correi, ma anche dalla considerazione che gli stessi rilasciarono dichiarazioni che hanno consentito di rinvenire i veicoli, senza peraltro fornire giustificazione alcuna del possesso degli stessi. A fronte di tali valutazioni il ricorso tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, invece, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, però, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'esteasore r D i TATA I Presidente