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Ordinanza — n. 32146/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32146/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32146/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO CLAUDIO nato a CEPRANO il 01/07/1968 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 14/11/2019, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Ferrara il 21/2/2017 nei confronti di Guerriero Claudio, in relazione alla truffa ai danni di un titolare di un bar presentandosi come tecnico della società "Lottomatica", qualifica che non aveva, così inducendolo in errore e ad accreditargli una ricarica telefonica per l'importo di euro 791,00. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente. - Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32146/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244): senza incorrere in illogicità alcuna, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato non essere emersi elementi favorevoli alla concessione del beneficio, considerati anche un precedente penale del ricorrente e l'assenza di ogni forma di resipiscenza o di anche solo parziale risarcimento del danno. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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truffa in materia di credito frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione abbandono del procedimento per truffa frode all'imposta sul valore aggiunto truffa all'assistenza sociale reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO CLAUDIO nato a CEPRANO il 01/07/1968 avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 14/11/2019, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Ferrara il 21/2/2017 nei confronti di Guerriero Claudio, in relazione alla truffa ai danni di un titolare di un bar presentandosi come tecnico della società "Lottomatica", qualifica che non aveva, così inducendolo in errore e ad accreditargli una ricarica telefonica per l'importo di euro 791,00. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente. - Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle circostanze aggravanti.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ben evidenziando gli artifici e raggiri attraverso i quali il Guerriero è riuscito a farsi accreditare una somma di denaro su carta a sé intestata, in pagamento di opere di manutenzione per conto di Lottomatica, non eseguite. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244): senza incorrere in illogicità alcuna, infatti, la Corte territoriale ha evidenziato non essere emersi elementi favorevoli alla concessione del beneficio, considerati anche un precedente penale del ricorrente e l'assenza di ogni forma di resipiscenza o di anche solo parziale risarcimento del danno. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'est sor