Ordinanza — n. 32145/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNATTASIO RAFFAELE nato a AVELLINO il 05/08/1981 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 14/11/2019, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Avellino il 17/5/2018, nei confronti di Giannattasio Raffaele, in relazione a reati di appropriazione indebita e truffa, con la condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - Violazione di legge con riferimento alla non rilevata tardività della querela; - Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'asserita incertezza in ordine al dies a quo per la proposizione della querela; - Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32145/2021 — snpen · Corte di Cassazione: U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNATTASIO RAFFAELE nato a AVELLINO il 05/08/1981 avverso la sentenza del 14/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 14/11/2019, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Avellino il 17/5/2018, nei confronti di Giannattasio Raffaele, in relazione a reati di appropriazione indebita e truffa, con la condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato deducendo: - Violazione di legge con riferimento alla non rilevata tardività della querela; - Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'asserita incertezza in ordine al dies a quo per la proposizione della querela; - Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente.
Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi proposti reiterano, peraltro, in termini assolutamente generici, le argomentazioni già disattese dalla sentenza impugnata. Questa, infatti, ha dato adeguatamente delle ragioni che hanno portato a riconoscere la tempestività della querela proposta il 3/1/2014 dalla persona offesa, che avrebbe avuto certezza di essere stata tratta in inganno non prima dell'ottobre 2013, e ciò in coerenza con la giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento della consumazione del reato bensì dal momento in cui la persona offesa ha raggiunto la piena cognizione di tutti gli elementi che consentono la valutazione dell'esistenza del reato (Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019, Rv. 276732) né il ricorrente, nel contestare tale assunto con argomentazioni del tutto generiche, ha indicato una data diversa nella quale la persona offesa avrebbe avuto piena consapevolezza del commesso reato.
Anche l'ultimo motivo di ricorso è, poi, inammissibile, in quanto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'est ore Il P esidente Lucia7 mp