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Ordinanza — n. 32144/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32144/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32144/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARIO nato a CASORIA il 27/07/1968 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 6/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, nei confronti di Esposito Mario, in relazione alla ricettazione continuata di una pluralità di veicoli e motori per veicoli e, con esso, la condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Esposito deducendo: - Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento sia al bilanciamento tra circostanze che all'entità della pena inflitta; - Violazione di legge con riferimento al riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 99 comma 4 cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32144/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Esposito deducendo: - Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento sia al bilanciamento tra circostanze che all'entità della pena inflitta; - Violazione di legge con riferimento al riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 cod. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione riesame dell'entità pena altri reati precedenti penali rilevanti revisione in materia penale sospensione di pena

Disposizioni normative citate

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art. 99 comma 4 cod. pen
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MARIO nato a CASORIA il 27/07/1968 avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 6/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, nei confronti di Esposito Mario, in relazione alla ricettazione continuata di una pluralità di veicoli e motori per veicoli e, con esso, la condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'Esposito deducendo: - Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con riferimento sia al bilanciamento tra circostanze che all'entità della pena inflitta; - Violazione di legge con riferimento al riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 99 comma 4 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile sia perché aspecifico, nella parte in cui si contesta un bilanciamento tra circostanze che non si rinviene neella sentenza impugnata, avendo questa negato, invece, le circostanze attenuanti generiche, sia perché la graduazione della pena, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, risultando l'entità della pena inflitta giustificata dal riferimento anche ai precedenti penali del ricorrente.

Perantro, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

Nel caso di specie, invece, la pena base è stata determinata in misura vicina al minimo edittale, poi aumentata per la recidiva reiterata e specifica, senza vizi logici riconosciuti sufficienti a dimostrare una maggiore proclività a delinquere dell'Esposito. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'estensorel Il Presidente Luciano eriali Do ico Gall