Cassation appeal dismissed for lack of motivation regarding subjective element in conspiracy to receive stolen goods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal by Spinelli and Bellotti inadmissible due to a lack of motivation concerning their criminal liability. The appellants argued that the lower court failed to explain why SIM cards linked to the stolen iPhone proved their guilty intent. The court ruled that such evidence logically implies bad faith and that cassation courts cannot re-evaluate factual findings made by the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 617 c.p.p.: The Supreme Court cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment for the court of first instance when assessing the subjective element of the crime of conspiracy to receive stolen goods based on circumstantial evidence like unexplained SIM cards.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI ADELAIDE nato a PESCARA il 26/12/1957 BELLOTTI SERENA nato a PESCARA il 19/08/1986 avverso la sentenza del 26/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 26/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 18/12/2017 dal Tribunale di Vasto, nei confronti di Spinelli Adelaide e Bellotti Serena in ordine alla ricettazione di un telefono Iphone. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione le imputate a mezzo del comune difensore, deducendo il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla ritenuta responsabilità delle ricorrenti, riconosciuta sul rilievo che le schede SIM intestate alle ricorrenti sono state utilizzate in abbinamento con il telefono cellulare oggetto di furto, di cui si tratta, né sono state fornite adeguate spiegazioni in ordine alla destinazione di tali schede.
In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IL n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'est sore I Presidente Lucian mperiali k):1.--.7