Ordinanza — n. 32142/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERROTTI GIOVANNA nato a NAPOLI il 30/09/1949 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 10/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 30/6/2016 dal Tribunale cittadino nei confronti di Perrotti Giovanna in ordine al delitto di truffa ascrittole, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente. - Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32142/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERROTTI GIOVANNA nato a NAPOLI il 30/09/1949 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 10/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 30/6/2016 dal Tribunale cittadino nei confronti di Perrotti Giovanna in ordine al delitto di truffa ascrittole, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo: - Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità della ricorrente. - Vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il primo motivo di ricorso, oltre che espresso in termini di assoluta genericità, attiene al merito della decisione impugnata che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, fondate sulla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate, quanto all'identificazione della Perrotti, dalle dichiarazioni del teste Costantino Crispino. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, invece, esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospetta2:ione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U., 30/4/1997, n. 6402, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369). Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione fondata sulla pluralità di precedenti penali specifici, anche gravi, che la Corte territoriale ha riconosciuto delineare la negativa personalità della Perrotti, con motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 2021 L'estensore Il Presidente Lucia i mperiali