Ordinanza — n. 32141/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTHMANE NACEUR nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1979 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI; E CONSIDERATO IN DIRITTI) La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 24/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 9/1/2018 dal Tribunale di Vasto, nei confronti di Othmane Naceur in ordine ad un tentativo di rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni della persona offesa, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione ed il travisamento della prova con riferimento alla responsabilità del ricorrente, che assume riconosciuta sulla base di argomentazioni contraddittorie in ordine all'identificazione dell'autore dei fatti, non arrestato il flagranza né riconosciuto da alcuno, ed identificato solo sulla base di generiche descrizioni - che si assumono non convergenti - del suo abbigliamento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32141/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Gli argomenti posti a sostegno del ricorso sono, pertanto, inammissibili in quanto, oltre ad "attaccare" il merito della decisione impugnata, non confrontandsi adeguatamente con le argomentazioni di questa debbono considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTHMANE NACEUR nato a MAZARA DEL VALLO il 06/12/1979 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTI) La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza in data 24/2/2020, ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso il 9/1/2018 dal Tribunale di Vasto, nei confronti di Othmane Naceur in ordine ad un tentativo di rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni della persona offesa, con la conseguente condanna alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il vizio di motivazione ed il travisamento della prova con riferimento alla responsabilità del ricorrente, che assume riconosciuta sulla base di argomentazioni contraddittorie in ordine all'identificazione dell'autore dei fatti, non arrestato il flagranza né riconosciuto da alcuno, ed identificato solo sulla base di generiche descrizioni - che si assumono non convergenti - del suo abbigliamento.
Il motivo di ricorso attiene al merito della decisione impugnata che, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, fondate sulla riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, e sul rilievo, con il quale non si confronta il ricorrente, che tali dichiarazioni sono state riscontrate dall'atteggiamento dell'Othmane, che è stato visto aggirarsi per strada e darsi alla fuga contemporaneamente alle grida della persona offesa, né ha dato spiegazioni alternative del suo comportamento.
Gli argomenti posti a sostegno del ricorso sono, pertanto, inammissibili in quanto, oltre ad "attaccare" il merito della decisione impugnata, non confrontandsi adeguatamente con le argomentazioni di questa debbono considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett.
c) cod. proc. pen, all'inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Rv. 237596). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 marzo 20gi L'est sore MD E P0 t TA. T 4. 1 IN CANCELLERIA Il Presidente Lucia Irriperiali