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Ordinanza — n. 32056/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32056/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32056/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHINGARO BERNARDO nato a BARI il 30/08/1985 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 13 febbraio 2019, nei confronti di Bernardo Schingaro in concorso con altri coimputati non ricorrenti, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1000 di multa, perata la riduzione per il rito abbreviato.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod. pen, art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32056/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Parole chiave

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aggravamento della pena perseguimento penale per truffa contravvenzioni furto aggravato in banda furto di lieve entità furto di minore entità

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod. pen
Infine, la giovane età e la incensuratezza dell'imputato avrebbero consentito di concedere il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
La violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHINGARO BERNARDO nato a BARI il 30/08/1985 avverso la sentenza del 09/06/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna, emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale in sede, in data 13 febbraio 2019, nei confronti di Bernardo Schingaro in concorso con altri coimputati non ricorrenti, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1000 di multa, perata la riduzione per il rito abbreviato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art.624 e 625 cod. pen. La motivazione sarebbe inverosimile perché fondata su intercettazioni, senza effettiva spiegazione delle ragioni per le quali la condotta risulta attribuibile anche al ricorrente, valorizzando soltanto la confessione e scelta del rito alternativo. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine all'entità della pena e circa il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza. La pena, per il ricorrente, è sproporzionata rispetto alla scarsa gravità della condotta ed ai motivi a delinquere oltre che in considerazione dello scarso valore di quanto sottratto. Infine, la giovane età e la incensuratezza dell'imputato avrebbero consentito di concedere il beneficio di cui all'art. 62-bis cod. pen.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Si osserva, con rilievo di ordine dirimente, che l'impugnazione risulta proposta personalmente senza ministero del difensore in data successiva al 3 agosto 2017, dunque dopo l'entrata in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente. Tale modifica normativa impone, ora, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

Nel caso in esame , in particolare, il ricorso è sottoscritto soltanto dall'imputato, mentre il difensore è soltanto delegato al deposito dell'impugnazione. 3.2. In ogni caso, si osserva che le censure formulate sono manifestamente infondate e, comunque, reiterative di analoghi motivi proposti in sede di gravame, cui la Corte territoriale ha risposto con ragionamento immune da vizi. La violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. prospettata non sussiste posto che la motivazione articolata di giudici di merito evidenzia come sia stato raccolto, a carico del ricorrente, un pesante bagaglio di prove di natura non soltanto indiziaria, diversamente da quanto dedotto.

Anzi, si evidenziano le risultanze del verbale di arresto in flagranza, dei verbali di perquisizione personale degli imputati, attestanti il possesso della refurtiva nelle immediatezze della sottrazione denunciata dal titolare dell'esercizio commerciale sito all'interno di un ipermercato. Ciò in uno agli esiti della prova dichiarativa rappresentata dalle dichiarazione dell'addetto alla vigilanza del centro commerciale che aveva notato i tre soggetti sul posto e ne aveva descritto puntualmente la condotta, anche prima dell'allontamento a bordo di una stessa autovettura. 3.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Si tratta di censura che attinge l'entità della pena, nella specie motivata con ragionamento non arbitrario, che valorizza l'entità del danno, le modalità della condotta avvenuta anche attraverso il danneggiamento dei dispositivi antitaccheggio installati nell'esercizio commerciale. Né il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta censurabile per vizio di motivazione nel caso al vaglio, potendo il giudice adempiere all'onere motivazionale anche implicitamente, ove la sentenza dia conto, come nel caso di specie, della carenza dei presupposti per accedere ad un trattamento sanzionatorio più favorevole (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057 nel senso che La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice St