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Ordinanza — n. 32055/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32055/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32055/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE GIOVANNI nato a PARTINICO il 21/08/1979 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 2 agosto 2019, nei confronti di Giovanni Vitale, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti ed alla recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, operata la riduzione per il rito abbreviato.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32055/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si richiama la giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto di energia elettrica, secondo cui, ai fini di escludere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., va considerato il valore complessivo del pregiudizio arrecato, tra cui anche il lieve valore in sé della cosa sottratta. Infine, si evidenzia che l'attenuante in parola è stata riconosciuta anche in caso di furto di energia elettrica continuativo, rilevando che la condotta si materializza ogni volta che vengono azionati gli interruttori, dandosi luogo a distinti reati di furto, ciascuno dei quali avente ad oggetto il singolo prelievo abusivo.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia risarcimento per atto illecito furto di lieve entità materiale elettrico e apparecchiature radio abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VITALE GIOVANNI nato a PARTINICO il 21/08/1979 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 2 agosto 2019, nei confronti di Giovanni Vitale, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen., concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti ed alla recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa, operata la riduzione per il rito abbreviato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. Si sostiene che, per determinare il limite edittale massimo in relazione al quale reputare ammissibile l'operatività della causa di non punibilità, si dovrebbe considerare soltanto la pena base, non anche quella derivante dagli aumenti per le circostanze aggravanti ad effetto speciale. L'ulteriore motivazione offerta sul punto dalla Corte d'appello, circa la ripetitività della condotta (utilizzo di un frigorifero per diverso tempo con sottrazione di energia elettrica) e la condotta di vita dell'imputato, successiva al reato, espressione per i giudici di secondo grado di abitualità a delinquere, sarebbe viziata, per il ricorrente, da una travisata interpretazione della norma penale.

Sarebbero, infatti, del tutto irrilevanti i precedenti penali e non vi sarebbe alcuna correlazione tra questi e l'abitualità del comportamento che si integra soltanto laddove l'imputato ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. Gli apparecchi che sarebbero stati utilizzati nella stalla ove vi era l'allaccio abusivo, sarebbero per il ricorrente solo un frigorifero, una radio e due neon l'uso continuativo dei quali, per circa tre mesi e mezzo, non potrebbe giustificare un danno superiore a circa cento euro, dunque irrisorio.

Si richiama la giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto di energia elettrica, secondo cui, ai fini di escludere l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., va considerato il valore complessivo del pregiudizio arrecato, tra cui anche il lieve valore in sé della cosa sottratta. Infine, si evidenzia che l'attenuante in parola è stata riconosciuta anche in caso di furto di energia elettrica continuativo, rilevando che la condotta si materializza ogni volta che vengono azionati gli interruttori, dandosi luogo a distinti reati di furto, ciascuno dei quali avente ad oggetto il singolo prelievo abusivo.

Irragionevole sarebbe, quindi, il ragionamento dei giudici di merito che non hanno considerato che il luogo era soltanto una stalla, in cui unico elettrodomestico continuamente allacciato era il frigorifero e che si era sottratta energia per un valore irrisorio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure devolvono vizi non consentiti in sede di legittimità, sono manifestamente infondate e, comunque, prospettano violazione di principi di diritto non riscontrata nella motivazione censurata. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si osserva, con valore di ordine dirimente, che la censura non tiene conto del dettato letterale del comma 4 dell'art. 131-bis cod. pen. che considera necessario, ai fini del calcolo della pena edittale in relazione alla quale la causa di non punibilità è ammissibile, tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, nella specie ritenute e contestate all'imputato (di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen.). 3.2.

Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Si tratta di motivo di censura contenuta nell'atto di appello, cui la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta. Peraltro, il ricorso si rivela manifestamente infondato, posto che prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa Corte per la quale l'entità del danno deve essere valutata con riferimento al complessivo pregiudizio economico subito dalla persona offesa, e non già, al mero valore intrinseco dell'oggetto sottratto — nella specie considerato complessivamente non irrisorio dai giudici di merito — tenendo presente la condotta dell'imputato nella sua globalità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695;

Sez. 6, n. 30177 del 04/06/2013, Chielli, Rv. 256643; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450; Sez. 2, n. 15576 del 20/12/2012, dep. 2013, Mbaye, Rv. 255791; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247122). Del resto, la diversa valutazione quantitativa del danno prospettata, limitata alla quantità di energia sottratta, pretende una rilettura di elementi di prova, non consentita in questa sede e involge un giudizio di fatto, nella specie ben argomentato dai giudici di merito, che ne danno atto con motivazione non manifestamente illogica (presenza di allaccio abusivo di frigorifero, radio e due neon, indicato come continuativo e giornaliero).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore iIN DEPOSIITA I