Ordinanza — n. 32053/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA ) ( QU OAA•40 sul ricorso proposto da: ARDOVINO FORTUNATO nato a NAPOLI il 15/01/1968 avverso la sentenza del 13/06/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO02111 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha applicato a Fortunato Ardovino la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione a reati di minaccia aggravata, lesioni personali e alla contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 18 aprile 1975.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32053/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha applicato a Fortunato Ardovino la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione a reati di minaccia aggravata, lesioni personali e alla contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 18 aprile 1975.
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a seguente ORDINANZA ) ( QU OAA•40 sul ricorso proposto da: ARDOVINO FORTUNATO nato a NAPOLI il 15/01/1968 avverso la sentenza del 13/06/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BOLZANO02111 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha applicato a Fortunato Ardovino la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione a reati di minaccia aggravata, lesioni personali e alla contravvenzione di cui all'art. 4 Legge n. 110 del 18 aprile 1975.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione alle ragioni di insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo la giustificazione addotta, sul punto, priva di considerazioni sulla responsabilità, dedotta soltanto dalla richiesta del rito alternativo.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.). Tra detti motivi non rientra quello devoluto con l'impugnazione.
4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente rbara Calaselice u „DEPOSITAT,, IN C