Ordinanza — n. 32052/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDA EMIRJON nato a LAC( ALBANIA) il 04/09/1990 avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello dì Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Forlì, in data 20 gennaio 2016, nei confronti di Emirjon Deda, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione ed euro trecento di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 -bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32052/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, deducendo illogicità della motivazione sulla riferibilità del furto all'imputato e mancanza di motivazione in ordine all'eccepita incompatibilità soggettiva dell'imputato con l'identificazione dattiloscopica. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEDA EMIRJON nato a LAC( ALBANIA) il 04/09/1990 avverso la sentenza del 11/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello dì Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Forlì, in data 20 gennaio 2016, nei confronti di Emirjon Deda, in relazione al reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2 cod. pen. alla pena di anni tre di reclusione ed euro trecento di multa.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, deducendo illogicità della motivazione sulla riferibilità del furto all'imputato e mancanza di motivazione in ordine all'eccepita incompatibilità soggettiva dell'imputato con l'identificazione dattiloscopica. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e correlato vizio di motivazione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate. 3.1.11 primo motivo è versato in fatto e è reiterativo di identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha fornito esauriente e logica risposta, immune da censure di ogni tipo. Ai fini dell'identificazione dell'imputato la Corte territoriale ha attribuito valore di probatio piena ai rilievi foto dattiloscopici svolti ex novo dopo un primo accertamento negativo, risalente al 2010.
Come affermato dal costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, il risultato delle indagini dattiloscopiche offre piena garanzia di attendibilità e può costituire fonte di prova senza elementi sussidiari dì conferma anche nel caso in cui sia relativo all'impronta di un solo dito (purché evidenzi almeno sedici o diciassette punti caratteristici uguali per forma e posizione), in quanto fornisce la certezza che la persona, con riguardo alla quale detta verifica è effettuata, si sia trovata sul luogo in cui è stato commesso il reato.
Ne consegue che legittimamente, in assenza di giustificazioni su detta presenza, viene utilizzato dal giudice ai fini del giudizio di colpevolezza (cfr. Sez. 5, n. 54493 del 28/09/2018, 3., Rv. 274167; Sez. 5, n. 48734 del 13/10/2014, Gnoffo, Rv. 261296). Non risulta, peraltro, rilevabile in sede di legittimità, il mero vizio di illogicità della motivazione (ma quella della manifesta illogicità) dedotto con il primo motivo di ricorso; né l'asserita carenza di motivazione circa i motivi devoluti con il gravame risulta specificamente dettagliata, risultando sotto tale profilo, genericamente formulata. 3.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, non tiene conto che il contenuto della motivazione è coerente e non contraddittorio e valorizza, correttamente, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'esistenza di un precedente specifico a carico dell'imputato, eseguito con modalità analoghe al furto per il quale si procede a suo carico (cfr.
Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Steff-Lo