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Ordinanza — n. 32051/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32051/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32051/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCHINI LUIGI nato a NAPOLI il 27/09/1971 avverso la sentenza del 30/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 41» 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Monza, in data 20 ottobre 2017, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di Luigi Cicchini, in relazione al reato di cui all'art. 497-bis, comma 1 e 2, cod. pen. con la recidiva reiterata, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione.

Regesto Legislator

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art. 497-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32051/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge quanto all'applicazione dell'art. 497-bis cod. pen., invece che quella di cui agli artt. 482, 489 e 494 cod. pen. Il delitto ritenuto in sentenza, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità riportata dal ricorrente, sussiste soltanto se il documento di identità contiene la clausola di validità per l'espatrio. La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale sarebbe erronea anche perché non prende in esame tutti i requisiti che il documento dovrebbe presentare per essere considerato valido per l'espatrio.

Parole chiave

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uso di false generalità uso di un documento falso documenti d'identità credibilità dell'identità falsificazione di monete frode alla legge sugli stranieri

Disposizioni normative citate

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art. 497-bis cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 497-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCHINI LUIGI nato a NAPOLI il 27/09/1971 avverso la sentenza del 30/01/2019 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 41»

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Monza, in data 20 ottobre 2017, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di Luigi Cicchini, in relazione al reato di cui all'art. 497-bis, comma 1 e 2, cod. pen. con la recidiva reiterata, alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 497-bis cod. pen. Il documento era visibilmente falso, anzi la difformità dall'originale era rilevabile ictu ocu/i. Sicché si tratterebbe di falso grossolano con conseguente errore valutativo dei giudici di merito sulla qualificazione giuridica della condotta. Peraltro, trattandosi di documento privo di dicitura, sul retro, della validità per l'espatrio, il falso sarebbe innocuo anche perché non idoneo a trarre in inganno sulla vera identità del soggetto che lo aveva esibito. 2.1.

Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge quanto all'applicazione dell'art. 497-bis cod. pen., invece che quella di cui agli artt. 482, 489 e 494 cod. pen. Il delitto ritenuto in sentenza, secondo la giurisprudenza della Corte di legittimità riportata dal ricorrente, sussiste soltanto se il documento di identità contiene la clausola di validità per l'espatrio. La motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale sarebbe erronea anche perché non prende in esame tutti i requisiti che il documento dovrebbe presentare per essere considerato valido per l'espatrio.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, sono manifestamente infondate. 3.1.11 primo motivo è versato in fatto e, comunque, è reiterativo dì identico motivo di appello, cui la Corte territoriale ha fornito esauriente e logica risposta, immune da censure di ogni tipo. Si valorizza l'avvenuta esibizione della carta di identità per l'identificazione (così escludendosi l' "inutilità" dedotta della falsificazione) e, comunque, si è correttamente limitata la grossolanità del falso all'ipotesi di riconoscibilità da parte di chiunque non anche da soggetti, come nella specie, particolarmente esperti (conf. ex multis:

Sez. 5, n. 6873 del 06/10/2015, dep. 2016, Carillo, Rv. 266417; Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590). Sull'innocuità si valorizza l'orientamento giurisprudenziale restrittivo che limita la fattispecie all'inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, quale il caso di documento nullo o inesistente In tema di falsità in atti, ricorre infatti, il cosiddetto falso innocuo, solo nei casi in cui l'alterazione sia del tutto irrilevante ai fini del significato dell'atto e non esplichi effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453). 3.2.11 secondo motivo è manifestamente infondato e, comunque, non tiene conto che il contenuto della motivazione e coerente e non contraddittorio e valorizza, correttamente, ai fini della qualificazione giuridica della condotta, la mancanza, sul retro della carta di identità falsificata, della dicitura "non valida per l'espatrio".

Ogni altra considerazione in relazione agli specifici requisiti del documento involge un riesame di circostanze di fatto non consentito a questa Corte.

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefa