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Ordinanza — n. 32050/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32050/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32050/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUFFER ALAIN nato a LUGO il 15/04/1986 avverso la sentenza del 17/01/2019 del TRIBUNALE di RAVENNAcopu dato avviso alle parti; le tet_A-M3). udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna ha applicato ad Alain Suffer la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione al concorso nel reato di cui agli artt. 624-bis, comma 1 e 3, 625 n. 2, 4 e 5 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32050/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione alle ragioni di insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo la giustificazione addotta, sul punto, meramente apparente in quanto priva di considerazioni sull'efficacia dimostrativa degli atti richiamati.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale furto aggravato punibilità motivi di cassazione aggravamento della pena atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione alle ragioni di insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SUFFER ALAIN nato a LUGO il 15/04/1986 avverso la sentenza del 17/01/2019 del TRIBUNALE di RAVENNAcopu dato avviso alle parti; le tet_A-M3). udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Ravenna ha applicato ad Alain Suffer la pena concordemente richiesta dalle parti, in relazione al concorso nel reato di cui agli artt. 624-bis, comma 1 e 3, 625 n. 2, 4 e 5 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, deducendo vizio di motivazione in relazione alle ragioni di insussistenza di cause di proscioglimento, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ritenendo la giustificazione addotta, sul punto, meramente apparente in quanto priva di considerazioni sull'efficacia dimostrativa degli atti richiamati.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. 3.1. Si rileva che, con l'entrata in vigore della Legge n. 103 del 2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen.). Tra detti motivi non rientra quello devoluto con l'impugnazione.

4. All'inammissibilità del ricorso, che può essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Ca aselice St(efgo FIN 3-è' 7