Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 32049/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32049/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32049/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULIE GIUSEPPE nato a AURONZO DI CADORE il 26/12/1964 avverso la sentenza del 04/07/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Belluno in data 7 marzo 2016 nei confronti di Giuseppe Pulie', alla pena di mesi due di reclusione, riconosciuto il vincolo della continuazione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente, per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, cod. pen. (capo a) e 610 cod. pen. (capo b).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen, art. 610 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32049/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Inoltre, la deposizione della persona offesa non era da reputarsi credibile, mentre incoerente appariva la testimonianza resa da familiare del denunciante. 2.3. Con il quarto motivo si denuncia omessa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. avendo trascurato, peraltro, la Corte territoriale che l'imputato aveva agito in stato di ira cagionato dalla persona offesa.2.4.Con il quinto motivo si censura l'eccessività dell'ammontare del danno definitivamente liquidato in euro 2.500,00.

Parole chiave

Generato dall'IA
reati violenti minaccia nel diritto penale violenza o minaccia contro le autorità azione legale a scopo intimidatorio aggressione fisica pubblica istigazione a delinquere

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
Con il quarto motivo si denuncia omessa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 610 cod. pen
Circa la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., si osserva che le convergenti motivazioni delle sentenze di merito che, trattandosi di cd.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PULIE GIUSEPPE nato a AURONZO DI CADORE il 26/12/1964 avverso la sentenza del 04/07/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Belluno in data 7 marzo 2016 nei confronti di Giuseppe Pulie', alla pena di mesi due di reclusione, riconosciuto il vincolo della continuazione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente, per i reati di cui agli artt. 612, comma 2, cod. pen. (capo a) e 610 cod. pen. (capo b).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, censurando, con un primo motivo, la mancata assoluzione dell'imputato, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste. La motivazione sarebbe scarsa e opererebbe mero rinvio per relationem a quella di primo grado. Invece, le evidenze probatorie raccolte non consentono di reputare provato il delitto di violenza privata posto che la persona offesa non ha provato ad allontanarsi dal posto con il suo veicolo, né ha chiesto all'imputato di liberarlo, ma si è limitato a chiamare a suo supporto familiari tramite il telefono cellulare, mentre Pulié di sua iniziativa si era poi allontanato con il suo trattore.

Si assume, poi, l'insussistenza del dolo tanto che lo stesso imputato non era a conoscenza che la vettura fosse intestata alla parte lesa. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in relazione al capo A e travisamento del fatto. Si assume che l'imputato era disarmato e che questi si era limitato a reagire alla condotta tenuta in suo danno dalla persona offesa, profferendo ingiurie nei suoi confronti. Non sarebbe, poi, configurabile la minaccia per la indeterminatezza di quanto prospettato, procedendo dopo aver piantato su un ceppo l'ascia della persona offesa, soltanto spintonandola con le mani e pronunciando generiche affermazioni di ostilità . 2.2.

Con il terzo motivo si deduce inosservanza, erronea applicazione di legge penale, in relazione agli artt. 610 e 612, comma 2, cod. pen. La minaccia deve essere idonea, con giudizio da svolgersi ex ante, senza che rilevi l'evento in concreto. Nella specie, secondo il ricorrente, la persona offesa aveva percepito le frasi dell'imputato come uno scherzo, tanto che questa non aveva cercato di fuggire ma, anzi, era stata lasciata libera di chiamare al telefono i propri familiari. La minaccia, peraltro, aveva contenuto indeterminato ed era priva di forza intimidatrice.

Inoltre, la deposizione della persona offesa non era da reputarsi credibile, mentre incoerente appariva la testimonianza resa da familiare del denunciante. 2.3. Con il quarto motivo si denuncia omessa applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. avendo trascurato, peraltro, la Corte territoriale che l'imputato aveva agito in stato di ira cagionato dalla persona offesa.2.4.Con il quinto motivo si censura l'eccessività dell'ammontare del danno definitivamente liquidato in euro 2.500,00.

3. La parte civile ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, allegando nota spese.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato e, comunque, proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità. 4.1, Le prime tre censure, pur formalmente denunciando vizi ammissibili in sede di legittimità, invocano, in sostanza, la rivalutazione di elementi di fatto, già adeguatamente vagliati dalla Corte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, che necessiterebbe della rilettura delle medesime fonti di prova, esaminate dai giudici di merito, non consentita a questa Corte di legittimità (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Va, poi, precisato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in relazione ai vizi deducibili con il ricorso di legittimità, non è consentito prospettare il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito decisione (Sez. 3, n.18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217, N. 27429 del 2006 Rv. 234559, N. 39048 del 2007 Rv. 238215, N. 25255 del 2012 Rv. 253099), mentre può essere dedotto il vizio di "travisamento della prova", non prospettato nel caso al vaglio, il quale ricorre quando il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un elemento dimostrativo inesistente o su un risultato conoscitivo incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta dì reìnterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice dì merito ai fini della decisione, bensì di verificarne la sussistenza.

Da ultimo, si osserva che non può essere rimessa a questa Corte di legittimità la rivisitazione del giudizio di attendibilità dei dichiaranti, nella specie svolto con motivazione non manifestamente illogica e coerente dai giudici di merito. 4.2. Circa la configurabilità del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., si osserva che le convergenti motivazioni delle sentenze di merito che, trattandosi di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità, confluiscono in un unico percorso argomentativo (Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929;

Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, Re Carlo, Rv. 215722) evidenziano come la condotta realizzata, sia stata senz'altro idonea a impedire la libertà di movimento della vittima (posizionamento del trattore in modo tale da costituire ostacolo alla vettura della persona offesa).4.3. Circa l'idoneità della minaccia questa è stata senz'altro adeguatamente spiegata dalle sentenze di merito, le quali indicano che si è trattato di una minaccia di morte da parte di un soggetto che impugnava un'ascia. La diversa ricostruzione in fatto, proposta dal ricorrente, pretenderebbe il riesame di fonti di prova nemmeno specificate che è inibito a questa Corte.

Le frasi utilizzate sono state peraltro, considerate nel contesto in cui erano state profferite, tanto da aver assunto un univoco contenuto intimidatorio. Sicché è riferibile al ricorrente una condotta oggettivamente dotata di potenzialità offensiva, idonea a minacciare la parte lesa, proprio in considerazione del contesto in cui si è collocata, caratterizzato da evidente conflittualità (Sez. 1, n. 44128 del 03/05/2016, Nino, Rv. 268289; Sez. 5 n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678; Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951). 4.4.

Il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili in quanto risultano soltanto genericamente enunciati e sono privi della specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, sulle quali sono fondati.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. 5.1. Segue la condanna alle spese sostenute dalla parte civile, secondo la nota depositata, come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.300,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 13/07/2021 Il Con