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Ordinanza — n. 32047/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on prescription and victim credibility grounds in criminal case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32047/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance conviction for Angelo Di Rocco. The appellant argued the offense was time-barred and that the victim's testimony lacked credibility due to personal animosity, while also contesting the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting that procedural interruptions extended the prescription period beyond the appeal date and affirming that appellate courts cannot re-evaluate the credibility of the victim without manifest contradictions.

Regesto Legislator

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Art. 157, 161 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the accused fails to demonstrate that the prescription period was interrupted by judicial acts, and when the appellate court's assessment of the victim's credibility is not contradicted by manifest errors.

Parole chiave

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criminal prescription interruption victim credibility assessment appellate review limits general mitigating circumstances inadmissible appeal minaccia nel diritto penale violazioni della legge sulle armi uso delittuoso di materie esplosive

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
265826: nel senso che in tema di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
art. 62-bis cod. pen
265826: nel senso che in tema di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico
253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini
271623; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv.
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.
Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché
262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv.
Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno
262948 ; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv.
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto
261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI ROCCO ANGELO nato a ROSETO DEGLI ABRUZZI il 02/10/1940 avverso la sentenza del 05/11/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Pescara, in data 1 dicembre 2017, nei confronti di Angelo Di Rocco, alla pena di mesi due giorni venti di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in relazione ai reati di cui agli artt. 4 Legge n. 110 del 1975 (capo a) e 612, comma 2, 339 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, inosservanza o erronea applicazione degli artt.157 e 161 cod. pen. Si assume che la contravvenzione contestata al capo a, commessa il 24 aprile 2013 è estinta per prescrizione prima della sentenza di secondo grado, in data 24 aprile 2018. 2.1. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione in ordine alla responsabilità ritenuta sulla base delle dichiarazioni della persona offesa nonostante l'evidente astio nutrito da questa nei confronti dell'imputato.

Né risulterebbe provato quanto accaduto tra le parti prima dell'intervenuto di personale di polizia giudiziaria intervenuto sul posto. Infine, si assume che sarebbe stato trascurato che la condotta del ricorrente era un evidente sfogo di ira, dovuto alla condotta scorretta della stessa persona offesa (che avrebbe gettato un mozzicone di sigaretta dal proprio balcone al piano terra, ove abitava l'imputato). 2.2. Il terzo motivo censura la motivazione nella parte in cui ha considerato non concedibili le circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente ha del tutto trascurato che sono sussistenti cause di sospensione del corso della prescrizione che spostano il termine massimo di anni cinque (che decorre dal 24 aprile 2013), al 7 gennaio 2019, quindi dopo la sentenza di secondo grado. Sono infatti, intervenute, nel giudizio di merito, oltre a diverse cause interruttive del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 1 dicembre 2017), cause di rinvio del processo che hanno determinato sospensione della prescrizione per n. 254 giorni. 3.2.

Il secondo motivo è inammissibile. Si pretende infatti, di sovrapporre una diversa valutazione di attendibilità della persona offesa, rispetto a quella compiuta con motivazione logica ed esaustiva, dalla Corte territoriale. Le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste, da sole, a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del racconto che, peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'arte, Rv. 253214; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciché, Rv. 262948 ; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). Infine, si deve rilevare che, in tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni non riscontrate nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. cit.;

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. cit.). Né risulta, senza una rivisitazione del materiale probatorio inibita a questa Corte, l'esistenza di una condotta di natura provocatoria posta in essere ai danni dell'imputato, tale da giustificare la condotta lesiva ai danni della parte lesa. 3.3. Con riferimento al terzo motivo si osserva che si tratta di censura, riproduttiva del motivo di appello, cui la Corte territoriale ha risposto con motivazione, seppure succinta, ma che ha tenuto conto, nel complesso, di elementi significativi ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno dei elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore DEPOSITATA Il Presidente IN CANCELLERIA