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Ordinanza — n. 32046/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32046/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32046/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOFALO MARIA nato a MAZARA DEL VALLO il 16/07/1971 avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Marsala, in data 26 gennaio 32017, nei confronti di Maria Chiofalo, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 140 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza e la diminuente per il rito abbreviato prescelto.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 133 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32046/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Peraltro, la censura formulata appare genericamente prospettata, limitandosi a rilevare, con succinta argomentazione, il difetto di motivazione senza illustrare, specificamente, le ragioni dell'invocato bilanciamento nel senso della prevalenza. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile posto che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta, dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, oggetto di espressa richiesta in sede di gravame.

Parole chiave

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restrizioni accessorie misura di contenzione collegamento accessorio motivazione inadeguata delle censure costituzionali pretesa abusiva del locatore favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Il terzo motivo censura l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 133 cod. pen
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico.
art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIOFALO MARIA nato a MAZARA DEL VALLO il 16/07/1971 avverso la sentenza del 10/12/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Marsala, in data 26 gennaio 32017, nei confronti di Maria Chiofalo, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 140 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza e la diminuente per il rito abbreviato prescelto.

2. Avverso la sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputata denunciando, con il primo motivo, vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in punto responsabilità. Non è stato fatto presso l'abitazione della ricorrente, alcun accertamento sul fatto che l'allaccio abusivo fosse esclusivo o servisse anche altre abitazioni. Né risulta accertato se la ricorrente avesse le competenze tecniche per procedere alla rilevata manomissione, risultando soltanto intestataria dell'utenza. 2.1.Con il secondo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con correlato vizio di motivazione in ordine all'operato bilanciamento, deducendo che la sentenza non ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 2.2. Il terzo motivo censura l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. 2.4.Con il quarto motivo si assume che la motivazione è insufficiente in ordine alle ragioni della conferma della condanna di primo grado, nonché apparente in ordine ai rilevati motivi di gravame.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.11 primo motivo è manifestamente infondato e, comunque, generico. Questo, invero, non si confronta con la sostanziale ratio decidendi della sentenza di secondo grado, per la quale è decisiva la circostanza dell'intestazione esclusiva del contratto di fornitura Enel in capo all'imputata, dell'utilizzazione da parte sua dell'immobile, nonché la sua presenza e sottoscrizione del relativo verbale di contestazione, al momento della verifica da parte del personale Enel che aveva accertato la manomissione del contatore.

Tutte circostanze con le quali il ricorso, specificamente, non si confronta risultando così generico. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico. Né va taciuta l'esistenza del costante orientamento di questa Corte, secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (Sez. 7, Ord. n. 11571 del 19/02/2016, N., Rv. 266148;

Sez. 2, n. 36265 del 08/07/2010, Barbera, Rv. 248535; Sez. 1, n. 2668 del 9/12/2010, dep. 2011, Falaschi, Rv. 249549). Peraltro, la censura formulata appare genericamente prospettata, limitandosi a rilevare, con succinta argomentazione, il difetto di motivazione senza illustrare, specificamente, le ragioni dell'invocato bilanciamento nel senso della prevalenza. 3.3. Il terzo motivo è inammissibile posto che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta, dalla incontestata sintesi dei motivi di appello, oggetto di espressa richiesta in sede di gravame.

La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, in un caso, come quello in esame, in cui l'istituto era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello. Vi osta, infatti, la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789). 3.4. Il quarto motivo è generico posto che la ricorrente si duole, senza specifica indicazione dei punti e capi della sentenza cui la censura si riferisce, dell'omessa o apparente motivazione rispetto alle censure poste con il gravame, nemmeno indicate o riassunte.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Ca