Sentenza — n. 32044/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SIMONE NICOLA nato a GORIANO SICOLI il 07/03/1961 avverso la sentenza del 28/03/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 6 maggio 2014, nei confronti, tra gli altri di Nicola Di Simone, assolvendo l'imputato dai reati di cui ai capi a) (artt. 110 cod. pen., 214, 216, 256, comma 1 e 4, d. Igs. n. 152 del 2006), b) (artt. 110 cod. pen., 208, comma 15, 256, comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAartt. 110 cod. pen, art. 483 cod. pen, art 481 cod.pen, art. 129 comma 2 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Sentenza — n. 32044/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 483 cod. pen., insussistenza del reato di falsità ideologica commesso da privato in atto pubblico, di cui al capo d). La motivazione trascurerebbe i rilievi mossi con l'atto di appello circa la sussistenza dell'elemento materiale del reato, tenuto conto che, per la difesa, la relazione tecnica non può integrare l'atto pubblico richiesto dall'art. 483 cod. pen. non essendo atto destinato a confluire in un atto pubblico.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI SIMONE NICOLA nato a GORIANO SICOLI il 07/03/1961 avverso la sentenza del 28/03/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha riformato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 6 maggio 2014, nei confronti, tra gli altri di Nicola Di Simone, assolvendo l'imputato dai reati di cui ai capi a) (artt. 110 cod. pen., 214, 216, 256, comma 1 e 4, d. Igs. n. 152 del 2006), b) (artt. 110 cod. pen., 208, comma 15, 256, comma 1 lett.
a) d. Igs. n. 152 del 2006) e c) della rubrica (artt. 110 cod. pen., 279, comma 1, d. Igs. n. 152 del 2006) rideterminando la pena, in relazione al residuo reato di cui agli artt. 110, 483 cod. pen. (capo d), alla pena di mesi due di reclusione.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 483 cod. pen., insussistenza del reato di falsità ideologica commesso da privato in atto pubblico, di cui al capo d). La motivazione trascurerebbe i rilievi mossi con l'atto di appello circa la sussistenza dell'elemento materiale del reato, tenuto conto che, per la difesa, la relazione tecnica non può integrare l'atto pubblico richiesto dall'art. 483 cod. pen. non essendo atto destinato a confluire in un atto pubblico.
Diversamente, la fattispecie incriminatrice si configura solo quanto a un atto la norma attribuisce la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto al dovere del dichiarante di dire la verità. Tra i due poi, vi deve essere un collegamento, nel senso che l'attestazione non veritiera è destinata ad essere riportata nell'atto pubblico e a costituirne l'oggetto, collegamento che non sussiste quando la formazione dell'atto derivi dal pubblico ufficiale. Nella specie, la dichiarazione del privato è destinata ad essere trasfusa nell'iter amministrativo diretto al rilascio del certificato di abitabilità e si inserisce in esso quale mero presupposto che, comunque, non esime l'amministrazione dall'attivare i controlli necessari.
Infine, si sottolinea che alcun atto pubblico è stato posto in essere dal pubblico ufficiale utilizzando le notizie fornite nella relazione tecnica, peraltro "semplice" non asseverata, analisi tecnica di una particolare situazione redatta da professionista abilitato. In ogni caso, si osserva che ove la relazione avesse avuto il requisito di essere rilasciata in atto pubblico, la falsità di questa sarebbe stata ascrivibile al professionista ex art 481 cod.pen. e non al legale rappresentante della società committente. 2.1. Risulta pervenuta a mezzo p.e.c. memoria difensiva con la quale la difesa contestando la rilevata inammissibilità da parte dell'ufficio preposto allo spoglio preliminare del ricorso, sottolineando l'assenza totale di motivazione rispetto alle censure difensive contenute nell'atto di gravame, invocando, comunque, l'intervenuta prescrizione del reato.3.
Il ricorso non è manifestamente infondato con riferimento al dedotto difetto di motivazione circa la sussistenza del reato di cui all'art. 483 cod. pen. Dunque, deve essere rilevata l'intervenuta prescrizione maturata dopo la sentenza di secondo grado, nelle more del giudizio di cassazione, prima dell'inoltro degli atti a questa Corte (registrati il 3 aprile 2019). 3.1.Sul punto, va preliminarmente rilevato che il delitto di falso ideologico commesso da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) si consuma non nel momento in cui il privato rende la dichiarazione infedele, ma in quello della relativa percezione da parte del pubblico ufficiale che la trasfonde nell'atto pubblico (Sez. 6, n. 12298 del 16/01/2012, Citarella, Rv. 252554;
Sez. 5, n. 10046 del 05/02/2008, Tarantola, Rv. 239123). Orbene, in considerazione del tempus commissi delicti (reato consumato il 7 marzo 2011), della pena massima edittale e dell'esistenza di plurime cause di interruzione del corso della prescrizione (decreto di citazione a giudizio del 7 gennaio 2013, sentenza di primo grado del 6 maggio 2014), il termine massimo di anni sette e mesi sei perché si compia la prescrizione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 160 cod. pen., è spirato il 7 settembre 2018, in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione maturate nel giudizio di merito. 3.2.
Va rilevato, infatti, che il motivo proposto non è manifestamente infondato per il rilevato difetto di motivazione relativa ai motivi di impugnazione devoluti, risultando quella offerta dalla Corte territoriale assolutamente generica e scarna. Ed invero è noto l'indirizzo di questa Corte di legittimità secondo il quale sussiste il delitto di falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) qualora un esperto qualificato, iscritto in un albo speciale, riversi, così assumendo spontaneamente responsabilità attestativa, in un atto pubblico false attestazioni in merito a circostanze di fatto oggetto di percezione diretta, costituenti premessa di un provvedimento dell'autorità (amministrativa o giudiziaria) che, in sua assenza, dovrebbe o potrebbe disporre l'accertamento d'ufficio (Sez. 5, n. 25336 del 12/05/2004, Di Palma, Rv. 229442, relativa ad asseverazione da parte di un tecnico incaricato, mediante falso giuramento reso al cancelliere, di una relazione peritale dallo stesso redatta, nella quale si attestava, contrariamente al vero, che l'immobile oggetto di verifica non aveva subito, in epoca successiva ad una determinata data, interventi edilizi per i quali era necessario il rilascio di concessione edilizia).
Orbene, è carente la motivazione della Corte territoriale che, a fronte della censura difensiva relativa alla natura (non asseverata) della relazione tecnica allegata alla comunicazione di inizio di attività all'amministrazione provinciale, nulla ha risposto, limitandosi a sottolineare che nella relazione erano contenute una "serie di false attestazioni" delle quali non si è approfondita specificamente la natura. Peraltro, questa Corte sottolinea che la motivazione non affronta il tema dell'autonomo controllo svolto dalla pubblica amministrazione rispetto alle circostanze attestate nella relazione allegata e protocollata presso la pubblica amministrazione.
Non risulta affrontato, dai giudici di secondo grado, il tema della natura della comunicazione di inizio attività (se sia o meno atto fidefaciente) onde verificare se questa faccia leva sul principio dell'autoresponsabilità e non sul carattere autoritativo derivante da un potere di verifica rimesso alla P.A. Ciò, in un caso come quello in esame, in cui la relazione tecnica indicata in contestazione è atto di accompagnamento alla comunicazione, in quanto costituente parte integrante di questa. Di qui la necessità di verificarne la natura certificativa sia per quel che riguarda la descrizione dello stato dei luoghi, sia per quanto concerne l'avvenuta presentazione di domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sia per quanto concerne il requisito dell'utilizzo dell'area alla data indicata.
4. La non manifesta infondatezza delle censure prospettate, impone, in difetto di elementi che possano condurre ad un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274) di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, nel senso indicato al § 3.1. con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia, per essere il reato ascritto al ricorrente estinto per prescrizione. Va ricordato, infatti, che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, soltanto un ricorso per cassazione inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266; Sez. 5, n. 15599 del 19/11/2014, Zagarella, Rv. 263119; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463, Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 13/07/2021