Ordinanza — n. 32043/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIANO GIANNI nato a GENOVA il 17/01/1967 avverso la sentenza del 06/11/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede il 16 maggio 2017, nei confronti di Gianni Priano, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., con la recidiva reiterata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 495 cod. pen, art. 99 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32043/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., con la recidiva reiterata.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRIANO GIANNI nato a GENOVA il 17/01/1967 avverso la sentenza del 06/11/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede il 16 maggio 2017, nei confronti di Gianni Priano, alla pena di anni uno di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen., con la recidiva reiterata.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen. Si assume che i precedenti penali dell'imputato sarebbero irrilevanti e non collegati al fatto per il quale è processo. Né la Corte d'appello, che considera la condotta sub iudice preordinata a celare altro reato, indica quale sia il fatto di rilievo penale da dover nascondere. Infine, si deduce che i fatti successivi al reato per il quale si procede, valorizzati dalla Corte territoriale, sarebbero del tutto privi di collegamento con il delitto in questione.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. Si rileva in via generale che è principio costante affermato da questa Corte in tema di recidiva facoltativa, quello secondo il quale è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Marciano', Rv. 251690). La Corte di legittimità, successivamente, ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782;
Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Nicotra, Rv. 256183). Ciò posto, si osserva che la motivazione offerta dalla Corte territoriale nel caso al vaglio, risulta del tutto in linea con l'orientamento esposto, avendo i giudici di secondo grado tenuto conto con motivazione lineare e logica, della esistenza di precedenti penali gravi precedenti ai fatti per i quali si procede, reputando, comunque, la condotta sub iudice, tesa ad evitare di aggravare la sua posizione già compromessa. Si tratta di precedenti penali per illecita detenzione di stupefacenti, sequestro di persona e violenza carnale, rispetto ai quali la declinazione di generalità false all'atto del controllo per il quale si procede viene indicata con ragionamento logico, diretta ad evitare di aggravare la propria posizione in quanto sorpreso alla guida di una vettura sprovvisto di patente di guida.
Infine, corretta e logica appare la motivazione nella parte in cui evidenzia come la prosecuzione del percorso delinquenziale già avviato, di cui la recidiva reiterata contestata è ritenuta manifestazione, sia confermata dalla condotta successiva al reato, risultando a carico dell'imputato nuove condanne per illeciti penali (detenzione illecita di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale), segno della consistente capacità a delinquere del ricorrente che giustifica pienamente la ritenuta operatività della recidiva.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefwio .