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Ordinanza — n. 32042/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32042/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32042/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASSRI RACHID nato il 07/07/1972 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Savona, in data 14 aprile 2016, nei confronti di Rachid El Assri, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32042/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 53 legge n. 698 del 1981, avendo errato il giudice a non provvedere alla sostituzione, di ufficio, della pena detentiva irrogata in quella pecuniaria stante la modesta gravità del fatto, come emerge dalla entità della pena irrogata.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina riduzione della pena sanzioni penali riscossione di pene pecuniarie recidiva nell'infrazione confisca di valori patrimoniali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL ASSRI RACHID nato il 07/07/1972 avverso la sentenza del 15/10/2018 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Genova ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Savona, in data 14 aprile 2016, nei confronti di Rachid El Assri, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 7 cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 53 legge n. 698 del 1981, avendo errato il giudice a non provvedere alla sostituzione, di ufficio, della pena detentiva irrogata in quella pecuniaria stante la modesta gravità del fatto, come emerge dalla entità della pena irrogata.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto la censura è generica. La richiesta, infatti, è soltanto enunciata e, peraltro, collegata alla mera entità della sanzione irrogata, senza spiegare le ragioni per le quali la pena pecuniaria si sarebbe meglio attagliata all'esigenza rieducativa del condannato. Sicché la stessa risulta generica, per assenza di precisa indicazione delle ragioni, in fatto e in diritto, sulle quali la richiesta fonda (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barb alaselice StefR Ppi4‹; kfQ EPO S I TA TA d(I IN CA