Ordinanza — n. 32041/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA ROSA MICHELE nato a RIVOLI il 25/09/1969 FRANCO ALESSANDRO nato a CHIVASSO il 06/01/1981 DELFINO FABRIZIO nato a TORINO il 12/08/1984 ALTERIO AUGUSTIN NGENZU nato a TORINO il 12/08/1984 avverso la sentenza del 13/04/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32041/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali per ciascun ricorrente nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA ROSA MICHELE nato a RIVOLI il 25/09/1969 FRANCO ALESSANDRO nato a CHIVASSO il 06/01/1981 DELFINO FABRIZIO nato a TORINO il 12/08/1984 ALTERIO AUGUSTIN NGENZU nato a TORINO il 12/08/1984 avverso la sentenza del 13/04/2018 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 12 ottobre 2016, nei confronti di Michele La Rosa, Alessandro Franco, Fabrizio Delfino e Augustin Ngenzu Alterio, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 582, 585 comma 1, cod. pen., riconosciute a tutti le circostanze attenuanti generiche, equivalenti per il La Rosa anche alla recidiva, alla pena di mesi dieci di reclusione per Michele La Rosa e per gli altri di mesi otto di reclusione ciascuno, con i benefici a questi ultimi, della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione in punto responsabilità. Si assume che circa la dedotta inattendibilità della testimonianza della persona offesa, al momento del fatto in stato di ebbrezza, la motivazione resa dalla Corte d'appello sarebbe generica, priva di considerazione delle numerose contestazioni svolte nel corso dell'esame dibattimentale. Inoltre, non sarebbe stata adeguatamente considerata la critica, posta con l'atto di appello, in relazione alla testimonianza del teste Zuddas. Infine, si contesta la motivazione circa l'entità delle lesioni e si rileva la carenza di motivazione circa la documentazione inerente il primo esame obiettivo operato dai sanitari sulla vittima, indicato come incompatibile con il presunto pestaggio ai suoi danni.
3. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto le censure devolvono vizi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. 3.1. La censura relativa all'omessa congrua valutazione dell'attendibilità della persona offesa e di un testimone è inammissibile, oltre che genericamente formulata. In tema di valutazione della prova dichiarativa, l'attendibilità della persona offesa è una questione di fatto che ha la sua chiave di lettura nell'insieme di una motivazione logica, rispetto alla quale è inibita una rivalutazione in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni non riscontrate nel caso al vaglio (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv.
Rv. 271623; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575). Inoltre, va, comunque, ricordato il consolidato principio secondo cui non può formare oggetto di ricorso per cassazione la valutazione di contrasti testimoniali, la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni dei fatti e l'indagine sull'attendibilità dei testimoni, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito, che, nella fattispecie, appare coerente e logica (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362); infatti il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. 3.2.
Il secondo aspetto devoluto è generico, tenuto conto che la Corte territoriale esprime, senza contraddizioni e con ragionamento logico, le ragioni sulle quali ha fondato la durata della prognosi di guarigione dalle lesioni provocate (contestata come pari a dieci giorni). Tanto, non soltanto in base alla certificazione rilasciata dal sanitario che, dopo i primi medici che prestarono soccorso, aveva attestato una durata pari al doppio di quella rilevata inizialmente; ma anche in base alla documentazione fotografica dalla quale la Corte territoriale ricava la portata delle lesioni documentate, giudicate compatibili con l'azione simultanea di più persone.
4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali per ciascun ricorrente nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Cal