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Ordinanza — n. 32040/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 32040/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32040/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIS ROSSANA nato a UDINE il 16/12/1968 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; i e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Udine, in data 9 dicembre 2016, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di Rossana Caris, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 32040/2021 — snpen · Corte di Cassazione: In definitiva, l'eventuale distinzione tra il beneficiario dell'energia elettrica e l'autore della manomissione del contatore rileva, potrebbe rilevare soltanto ai fini della possibile insussistenza del reato o dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen. ove possa incidere sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438); circostanza che non ricorre nella specie per avere l'intestataria dell'abitazione fruito reiteratamente della fornitura senza mai attivare un contratto con l'ente erogatore e senza corrispondere alcun compenso al predetto ente, quindi traendone profitto, agendo quanto meno con dolo eventuale.

Parole chiave

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danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni abuso di un impianto per l'elaborazione di dati usurpazione d'identità materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARIS ROSSANA nato a UDINE il 16/12/1968 avverso la sentenza del 20/12/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; i

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Udine, in data 9 dicembre 2016, all'esito di rito abbreviato, nei confronti di Rossana Caris, in relazione al reato di cui agli artt. 624, 625 n. 2 cod. pen., alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza.

2. Avverso la sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputata denunciando con un unico motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, deducendo che la Caris non aveva le cognizioni tecniche per manomettere il contatore dei consumi di energia elettrica e che la sentenza fonda il giudizio di responsabilità sulla circostanza che la predetta ha beneficiato, in quanto assegnataria dell'appartamento Ater, dell'erogazione di energia senza corrispondere nulla all'ente erogatore. Sì deduce che, invece, al più la ricorrente dovrebbe rispondere della carenza colposa dì una verifica circa l'esistenza dì un contratto di fornitura di energia elettrica; di qui la carenza dell'elemento soggettivo del reato di furto di energia elettrica che, invece, richiede il dolo specifico.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, comunque, perché la censura è reíterativa di identico motivo di gravame. 3.1. La motivazione censurata fonda l'affermazione di responsabilità dell'imputata sulla qualità di formale di assegnataria dell'appartamento e quale soggetto stabilmente residente nell'immobile, dunque reale beneficiaria dell'energia elettrica erogata senza corrispondere alcunché per i consumi. Del tutto condivisibile, dunque, è la considerazione svolta dai giudici di secondo grado circa l'esistenza del concorso tra il soggetto che, materialmente, provvede alla manomissione dei consumi di energia elettrica e colui che, attraverso l'erogazione dell'energia, fruisce della stessa senza corrispondere il compenso relativo ai consumi effettuati.

Nel caso di specie, la Corte di appello, in modo logico, ha precisato che la omessa misurazione non poteva non essere nota all'assegnataria dell'appartamento, atteso il mancato pagamento dei consumi e l'assenza di qualsiasi contratto di fornitura di energia elettrica attivato. Pertanto, l'utilizzazione dell'energia elettrica, con la consapevolezza della manomissione del contatore, ha comportato adesione e partecipazione a tale condotta, in quanto l'impossessamento, protrattosi nel tempo, è avvenuto proprio tramite quelle modalità dell'azione di cui l'imputata si è giovata e, che, pertanto, ha fatto proprie.

In definitiva, l'eventuale distinzione tra il beneficiario dell'energia elettrica e l'autore della manomissione del contatore rileva, potrebbe rilevare soltanto ai fini della possibile insussistenza del reato o dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, cod. pen. ove possa incidere sull'elemento soggettivo (Sez. 4, n. 5973 del 05/02/2020, Carlo, Rv. 278438); circostanza che non ricorre nella specie per avere l'intestataria dell'abitazione fruito reiteratamente della fornitura senza mai attivare un contratto con l'ente erogatore e senza corrispondere alcun compenso al predetto ente, quindi traendone profitto, agendo quanto meno con dolo eventuale.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerato il motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 13/07/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Barbara Calaselice Stefry. Pall